Art. 15 Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia 1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ammettono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, la citata qualificazione non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.
Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 38, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 38 (Requisiti di ordine generale). (art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000). - (Omissis). 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.".