Art. 12 
 
 
     Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti 
 
  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della
giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e'
aumentata di cinquecento posti. 
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono
distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  6
febbraio 1913, n. 89. 
  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del
concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la
nomina fino a 500 posti di  notaio.  All'esito  della  copertura  dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina
il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d'appello  e  i
Consigli  notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili. 
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo  dell'ufficio,
il  notaro  deve  tenere  nel  Comune  o  nella  frazione  di  Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito  degli  atti,  registri  e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici  giorni  per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
  Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la  sua
sede notarile, ed aprire un ufficio  secondario  nel  territorio  del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa". 
  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente: 
  "Egli  non  puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.". 
  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello". 
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: 
    "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso; 
    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto
per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci,
previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e'
necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell'articolo  156  bis,
comma 5.". 
  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.
89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui  all'articolo  153,  comma  1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "in  cui  il  notaio  ha
sede". 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.