Art. 9 
 
 
            Disposizioni sulle professioni regolamentate 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.
L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo  alla  nullita'
della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al
momento   del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione
dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza
assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 
  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i
primi sei mesi, potra' essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca,  in  concomitanza
col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo
livello  o  della  laurea  magistrale   o   specialistica.   Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le
quali resta confermata la normativa vigente. 
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi; 
    b) la lettera d) e' soppressa. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.