Art. 25
Norme attuative
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di
intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti
di attuazione del presente decreto.».
2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 26 maggio 2044, n. 153, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e abrogative). - 1.
Ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri
competenti per materia e di intesa con le regioni e le
provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del
presente decreto.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio
1965, n. 963.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639.».
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle note alle
premesse.