Art. 27
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati:
a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154.
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto.
Note all'art. 27:
- Per i riferimenti alla legge n. 963 del 1965, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 102
del 1992, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto
legislativo n. 226 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 1, commi 2 e 3, 6, 7, 8 e
9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 154 del 2004, si veda nelle
note alle premesse.