Art. 27 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogati: 
    a) la legge 14 luglio 1965, n. 963; 
    b) l'articolo 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  2
ottobre 1968, n. 1639; 
    c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102; 
    d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.
226, e successive modificazioni; 
    e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e  9  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; 
    f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo  26
maggio 2004, n. 154. 
  2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 963 del 1965, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  7  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle
          note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1 della citata  legge  n.  102
          del 1992, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato  decreto
          legislativo n. 226  del  2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo degli articoli 1, commi 2 e 3, 6, 7, 8 e
          9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  11,  commi  2  e  2-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 154 del 2004, si  veda  nelle
          note alle premesse.