Art. 12 
 
Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
                             economiche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  per
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato  regioni
ed  autonomie  locali,  per   attivare   percorsi   sperimentali   di
semplificazione amministrativa  per  gli  impianti  produttivi  e  le
iniziative ed attivita'  delle  imprese  sul  territorio,  in  ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle
procedure ed ai termini  per  l'esercizio  delle  competenze  facenti
esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone  preventiva  ed
adeguata informazione pubblica. 
  2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i  soggetti,  presenti  e  futuri,  che
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili  danni  alla  salute,  all'ambiente,   al   paesaggio,   al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con
l'ordine pubblico, con il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi
comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta  uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  al  fine  di  semplificare  i   procedimenti
amministrativi concernenti l'attivita' di impresa secondo i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)   semplificazione   e   razionalizzazione   delle    procedure
amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
modalita' asincrona; 
    b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa  in  un  giorno,  in
modo che  sia  possibile  conoscere  contestualmente  gli  oneri,  le
prescrizioni  ed  i  vantaggi  per  ogni  intervento,  iniziativa  ed
attivita' sul territorio; 
    c)  individuazione  delle   norme   da   abrogare   a   decorrere
dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di  quelle  tacitamente
abrogate  ai  sensi   della   vigente   normativa   in   materia   di
liberalizzazione delle attivita'  economiche  e  di  riduzione  degli
oneri amministrativi sulle imprese. 
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
richiesta. 
  4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
  5.  Le  Regioni,  nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa,
disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto  1990  n.  241,
dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.   148   e
dall'articolo  34  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori  pratiche  e
delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59. 
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in  materia  di  giochi  pubblici  per  i  quali  restano  ferme   le
particolari norme che li disciplinano.