Art. 13 
 
                       Modifiche al T.U.L.P.S. 
 
  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; 
    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale"; 
    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio"; 
    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; 
    f) all'articolo 115: 
      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 
      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
dall'autorita'."; 
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati. 
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.