Art. 10 
 
 
             Definizione dei criteri e degli indicatori 
 
  1. L'ANVUR, entro centoventi giorni  dall'emanazione  del  presente
decreto, definisce i criteri e  gli  indicatori  per  la  valutazione
periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria
delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole  universita'
nell'ambito della didattica e della  ricerca  e  per  l'assicurazione
della qualita' degli atenei di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
b), e li comunica al Ministero.  Le  procedure  di  valutazione  sono
rivolte anche  a  misurare  l'efficienza  e  i  risultati  conseguiti
nell'ambito della  didattica  e  della  ricerca  dalle  articolazioni
interne in cui sono strutturate le universita'. Gli  indicatori  sono
adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione. 
  2. I criteri e  gli  indicatori,  elaborati  in  coerenza  con  gli
standard e le linee guida  stabilite  dall'Associazione  europea  per
l'assicurazione della qualita' del sistema  universitario  (Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Association  for
Quality Assurance in Higher Education - EHEA),  tengono  conto  degli
obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,  n.  76,  e
delle linee generali  di  indirizzo  della  programmazione  triennale
delle  universita',  definite  con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  3. I criteri e gli indicatori di  cui  al  comma  1  traducono  gli
standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in
parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza  e
l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli
atenei e a stimolare la competitivita' e la qualita' degli stessi. 
  4. L'attivita' di  cui  al  comma  1  tiene  conto,  altresi',  dei
seguenti principi, connessi al sistema  di  valutazione  definito  al
presente Capo: 
  a) omogeneita', in modo da consentirne l'applicazione su  tutto  il
territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di  qualita'
uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualita'  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76; 
  b) capacita' di riflettere le attuali tendenze di aggregazione  dei
corsi e delle strutture universitarie e di diffusione  dei  risultati
della ricerca nel contesto sociale e produttivo; 
  c) capacita' di esprimere coerenza tra la programmazione  triennale
dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro  ai
sensi dell'articolo 1-ter, comma  1,  del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43. 
  5. Al fine di garantirne la massima pubblicita', i  criteri  e  gli
indicatori di cui al comma 1 sono pubblicati sul  sito  istituzionale
del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul  sito  web  di
ciascuna universita'. 
  6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione  periodica,
con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con
le linee guida  definite  a  livello  europeo  e  in  linea  con  gli
obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui  al  comma  2,
nonche' per tenere conto degli esiti dell'attivita'  di  monitoraggio
di  cui  all'articolo  11.   I   nuovi   indicatori   sono   soggetti
all'espletamento  della  procedura   di   definizione,   adozione   e
pubblicita' di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,  n.  76,  si
          veda nelle note all'articolo 2. 
              Per  il   testo   dell'articolo   1-ter,   del   citato
          decreto-legge  n.  7  del  2005,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 6.