Art. 10
Definizione dei criteri e degli indicatori
1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dall'emanazione del presente
decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione
periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria
delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita'
nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione
della qualita' degli atenei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono
rivolte anche a misurare l'efficienza e i risultati conseguiti
nell'ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni
interne in cui sono strutturate le universita'. Gli indicatori sono
adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli
standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per
l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for
Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli
obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale
delle universita', definite con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli
standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in
parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e
l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli
atenei e a stimolare la competitivita' e la qualita' degli stessi.
4. L'attivita' di cui al comma 1 tiene conto, altresi', dei
seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al
presente Capo:
a) omogeneita', in modo da consentirne l'applicazione su tutto il
territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualita'
uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualita' di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76;
b) capacita' di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei
corsi e delle strutture universitarie e di diffusione dei risultati
della ricerca nel contesto sociale e produttivo;
c) capacita' di esprimere coerenza tra la programmazione triennale
dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai
sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.
5. Al fine di garantirne la massima pubblicita', i criteri e gli
indicatori di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale
del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di
ciascuna universita'.
6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica,
con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con
le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli
obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2,
nonche' per tenere conto degli esiti dell'attivita' di monitoraggio
di cui all'articolo 11. I nuovi indicatori sono soggetti
all'espletamento della procedura di definizione, adozione e
pubblicita' di cui al presente articolo.
Note all'art. 10:
Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, si
veda nelle note all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 1-ter, del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note
all'articolo 6.