Art. 10 Definizione dei criteri e degli indicatori 1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione della qualita' degli atenei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono rivolte anche a misurare l'efficienza e i risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni interne in cui sono strutturate le universita'. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita', definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 3. I criteri e gli indicatori di cui al comma 1 traducono gli standard, le procedure e le linee guida adottate a livello europeo in parametri oggettivi, volti a misurare in ogni momento l'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca messa in atto dai singoli atenei e a stimolare la competitivita' e la qualita' degli stessi. 4. L'attivita' di cui al comma 1 tiene conto, altresi', dei seguenti principi, connessi al sistema di valutazione definito al presente Capo: a) omogeneita', in modo da consentirne l'applicazione su tutto il territorio nazionale per il raggiungimento di un livello di qualita' uniforme, secondo quanto stabilito dal programma di qualita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76; b) capacita' di riflettere le attuali tendenze di aggregazione dei corsi e delle strutture universitarie e di diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo; c) capacita' di esprimere coerenza tra la programmazione triennale dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 5. Al fine di garantirne la massima pubblicita', i criteri e gli indicatori di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ciascuna universita'. 6. I criteri e gli indicatori sono oggetto di revisione periodica, con cadenza triennale, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonche' per tenere conto degli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 11. I nuovi indicatori sono soggetti all'espletamento della procedura di definizione, adozione e pubblicita' di cui al presente articolo.
Note all'art. 10: Per il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, si veda nelle note all'articolo 2. Per il testo dell'articolo 1-ter, del citato decreto-legge n. 7 del 2005, si veda nelle note all'articolo 6.