Art. 11 
 
 
      Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori 
 
  1. L'attivita' di  monitoraggio  sull'applicazione  dei  criteri  e
degli indicatori di cui all'articolo 10 e' svolta dall'ANVUR  secondo
criteri  e  metodologie  stabilite  dall'Agenzia  stessa,  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 
  2. I risultati dell'attivita' di monitoraggio e di misurazione sono
inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema  universitario  e  della
ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 
 
          Note all'art. 11: 
              L'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto n.
          76 del 2010 e' il seguente: 
              "a) valuta la qualita' dei processi, i  risultati  e  i
          prodotti delle attivita' di gestione, formazione,  ricerca,
          ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita'
          e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole
          strutture dei predetti enti;  le  predette  valutazioni  si
          concludono entro un periodo di 5 anni;". 
              Per il  testo  dell'articolo  4,  comma  3  del  citato
          decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note all'articolo 9.