Art. 11
Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori
1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e
degli indicatori di cui all'articolo 10 e' svolta dall'ANVUR secondo
criteri e metodologie stabilite dall'Agenzia stessa, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. I risultati dell'attivita' di monitoraggio e di misurazione sono
inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della
ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
Note all'art. 11:
L'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto n.
76 del 2010 e' il seguente:
"a) valuta la qualita' dei processi, i risultati e i
prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca,
ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita'
e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole
strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si
concludono entro un periodo di 5 anni;".
Per il testo dell'articolo 4, comma 3 del citato
decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note all'articolo 9.