Art. 11 Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori 1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10 e' svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 2. I risultati dell'attivita' di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
Note all'art. 11: L'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto n. 76 del 2010 e' il seguente: "a) valuta la qualita' dei processi, i risultati e i prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita' e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;". Per il testo dell'articolo 4, comma 3 del citato decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note all'articolo 9.