Art. 13 

 

				 
            Tipologie di strutture residenziali destinate 
                     agli studenti universitari 

 
  1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al  potenziamento
dell'offerta abitativa nazionale,  anche  al  fine  di  garantire  il
soddisfacimento della domanda  degli  studenti  capaci  e  meritevoli
anche se privi di mezzi, nonche' di  promuovere  l'attrattivita'  del
sistema  universitario,  e  favoriscono  altresi'  la  programmazione
integrata della disponibilita' di alloggi pubblici e  privati,  anche
mediante  specifici  accordi  con  le  parti   sociali,   i   collegi
universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui  all'articolo
1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2.  Una  struttura  ricettiva  e'   qualificata   come   "struttura
residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi
e servizi ed e' in grado di garantire agli studenti le condizioni  di
permanenza nella sede universitaria per consentire loro la  frequenza
dei corsi,  favorendone  l'integrazione  sociale  e  culturale  nello
specifico contesto. 
  3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base
alle  funzioni  ospitate,  ai  servizi  erogati  ed  alle   modalita'
organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale  tipologia  le
strutture ricettive  che  prevedono  la  presenza  di  spazi  per  lo
svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione,
stabiliti con il decreto di cui al comma 7. 
  4. Le strutture residenziali universitarie, le cui  caratteristiche
tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al  comma  7,
si differenziano in: 
    a) collegi universitari: strutture  ricettive,  dotate  di  spazi
polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con
servizi  alberghieri  connessi,  funzioni  formative,   culturali   e
ricreative; 
    b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di  spazi
polifunzionali, idonee allo  svolgimento  di  funzioni  residenziali,
anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che  siano
ottemperate entrambe le esigenze di individualita' e di socialita'. A
tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo
e ricreativo, ritenute piu' idonee per la  specificita'  di  ciascuna
struttura. 
  5. Nel caso di strutture  residenziali  universitarie  private,  il
rapporto  che  intercorre  tra  il  gestore   e   l'utilizzatore   e'
disciplinato da un contratto di ospitalita' di carattere  alberghiero
redatto in forma scritta e secondo le modalita' definite dal  decreto
di cui al comma 7. La disposizione  non  si  applica  alle  strutture
afferenti a universita' non statali legalmente riconosciute. 
  6.  Le  strutture  residenziali  universitarie  realizzate  con   i
contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere
trasferite  ai  fondi  immobiliari  istituiti  anche  con  il   piano
nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 16  luglio  2009,  fermo  restando  il
finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi. 
  7. Con decreto adottato dal Ministro, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con  la
Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sentito  il  Consiglio
nazionale degli studenti  universitari  sono  definiti  gli  elementi
richiamati dai commi 3, 4 e 5. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 603, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge  14  novembre  2000,  n.
          338, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente del Consigli  dei  Ministri
          del 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia  abitativa)
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto
          2009.