Art. 13 Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari 1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonche' di promuovere l'attrattivita' del sistema universitario, e favoriscono altresi' la programmazione integrata della disponibilita' di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Una struttura ricettiva e' qualificata come "struttura residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed e' in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto. 3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalita' organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, stabiliti con il decreto di cui al comma 7. 4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7, si differenziano in: a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualita' e di socialita'. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute piu' idonee per la specificita' di ciascuna struttura. 5. Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che intercorre tra il gestore e l'utilizzatore e' disciplinato da un contratto di ospitalita' di carattere alberghiero redatto in forma scritta e secondo le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture afferenti a universita' non statali legalmente riconosciute. 6. Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi. 7. Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari sono definiti gli elementi richiamati dai commi 3, 4 e 5.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 14 novembre 2000, n. 338, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009.