Art. 14 Utenti 1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. E' facolta' del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa. 2. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, e' consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilita' di una contribuzione alle spese differenziata. 3. Per un utilizzo piu' efficiente delle strutture residenziali universitarie e' data facolta' al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.