Art. 15 

 

				 
     Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti 

 
  1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture  a
carattere residenziale,  aperte  a  studenti  di  atenei  italiani  o
stranieri, di  elevata  qualificazione  formativa  e  culturale,  che
perseguono la valorizzazione del merito e  l'interculturalita'  della
preparazione, assicurando a  ciascuno  studente,  sulla  base  di  un
progetto personalizzato, servizi  educativi,  di  orientamento  e  di
integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente
riconosciuti sono gestiti da soggetti  che  non  perseguono  fini  di
lucro. 
  2. I  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti,  nell'ambito
delle  proprie  finalita'  istituzionali,  sostengono  gli   studenti
meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  e,  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  l'ammissione
presso  gli  stessi,  a  seguito  del  relativo  bando  di  concorso,
costituisce  titolo  valutabile  per  i  candidati,  ai  fini   della
predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei  contributi
a carico del Fondo per il merito. 
  3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono
di norma studenti universitari,  dotati  di  comprovate  capacita'  e
meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
    a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello; 
    b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario; 
    d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari; 
    e) partecipanti a programmi di mobilita' e  scambio  di  studenti
universitari, in ambito nazionale e internazionale. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  4,  della
          citata legge n. 240 del 2010: 
              "Art. 4 (Fondo per il merito). - (Omissis). 
              4.  L'ammissione,  a  seguito  del  relativo  bando  di
          concorso,  presso   i   collegi   universitari   legalmente
          riconosciuti e presso i  collegi  di  cui  all'articolo  1,
          comma  603,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,
          costituisce un titolo valutabile per i candidati,  ai  fini
          della predisposizione delle graduatorie per la  concessione
          dei contributi di cui al comma 3. 
              (Omissis).".