Art. 17 

 

				 
                   Disciplina dell'accreditamento 
                 dei collegi universitari di merito 

 
  1. Con decreto del Ministro sono individuati  i  parametri  per  la
dimostrazione  dei  requisiti  per   l'accreditamento   dei   collegi
universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica
della  permanenza  dei   requisiti   medesimi   nonche'   di   revoca
dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica. 
  2. L'accreditamento  e'  concesso  con  decreto  del  Ministro,  su
domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e'
consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto  il
riconoscimento da almeno cinque anni. 
  3. Per la concessione dell'accreditamento di cui  al  comma  2,  il
collegio  universitario  di  merito  deve  dimostrare  di   possedere
requisiti e standard minimi a carattere  istituzionale,  logistico  e
funzionale. A tale fine, la domanda di cui al  comma  1  deve  essere
corredata della documentazione che attesti e dimostri: 
    a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi universitari; 
    b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale; 
    c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo; 
    d) la rilevanza  internazionale  dell'istituzione,  non  solo  in
termini di ospitalita' ma anche nelle attivita'  che  favoriscono  la
mobilita' internazionale degli studenti iscritti. 
  4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della  domanda
di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in
presenza dei requisiti richiesti, emana  il  decreto  di  concessione
dell'accreditamento. 
  5.  L'accreditamento  del  collegio  universitario  di  merito   e'
condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale. 
  6. Con il decreto  di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'  definite
modalita' e condizioni di accesso  ai  finanziamenti  statali  per  i
collegi universitari di merito accreditati,  compatibilmente  con  le
risorse finanziarie disponibili. 
  7.  Le  scuole  universitarie  di  alta  formazione   a   carattere
residenziale, attivate presso le universita' allo  scopo  di  offrire
servizi formativi  aggiuntivi  rispetto  ai  corsi  di  studio,  sono
riconosciute e accreditate con  decreto  del  Ministro,  su  proposta
dell'ANVUR.