Art. 17 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012  e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di  demolizione
e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti,  disposti  dai   Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio
individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n.  152
del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte  selettive.  Non  rientrano  nei
rifiuti di cui al  presente  punto  quelli  costituiti  da  lastre  o
materiale da coibentazione contenenti  amianto  (eternit)  facilmente
individuabili che devono essere preventivamente  rimossi  secondo  le
modalita' del punto 2. 
  2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti  amianto
occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994,
nel modo seguente: 
    - In caso anche di  solo  sospetto  di  lesione  alle  strutture,
queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita'  deve
poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita'
e provvedere all'eventuale messa in sicurezza. 
    -  In  caso  di  capannoni  lesionati  con  presenza  di  amianto
compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate  nelle
aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in  atto
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. 
    - In capannoni con presenza di amianto  compatto,  per  procedere
allo spostamento  di  attrezzature  gli  operatori  che  intervengono
devono adottare fin dall'avvio dei  lavori  le  precauzioni  standard
(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe  di
protezione con suole antiscivolo). 
    - I dispositivi di protezione individuale, una volta  usati,  non
devono essere portati  all'esterno  ma  depositati  nell'azienda,  in
attesa del successivo intervento di bonifica. 
    - Per quanto  riguarda  gli  interventi  di  bonifica,  le  ditte
autorizzate, prima di asportare e  smaltire  correttamente  tutto  il
materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza  competente  per
territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo  256  del
D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita'
pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro  24  ore
lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano  un  nucleo
di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle  aziende
e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 
  3.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e storico, dei beni ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale, il legno  lavorato,  i  metalli  lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati  all'origine,  secondo  le
disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche  il
luogo di destinazione. 
  4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorche' insistenti in
ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui  i  rifiuti  sono
stati prodotti, senza necessita' di preventivo  e  specifico  Accordo
fra  le  Province  interessate  anche  in  deroga  all'autorizzazione
vigente per le operazioni oggetto della presente  ordinanza,  possono
essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito: 
    -  Comune  di  Finale  Emilia  (MO)-Via  Canaletto  Quattrina  di
titolarita' di FERONIA Srl; 
    - Comune di Galliera (BO)-Via San  Francesco  di  titolarita'  di
HERAmbiente S.p.A.; 
    - Comune di  Modena-Via  Caruso  di  titolarita'  di  HERAmbiente
S.p.A.; 
    - Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; 
    - Comune di  Mirandola-Via  Belvedere  di  titolarita'  di  AIMAG
S.p.A.; 
    - Comune di Carpi- Loc. Fossoli-  Via  Valle  di  titolarita'  di
AIMAG S.p.A.; 
    - Comune  di  Comune  di  Sant'Agostino  (FE),  localita'  Molino
Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.; 
    - Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A; 
  In caso di ulteriori necessita' con decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale sono  individuati  gli  ulteriori  impianti  cui  e'
possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1. 
  5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri,  i  codici  di
seguito elencati: al ferro e  acciaio  il  codice  CER  17.04.05;  ai
metalli misti  il  codice  CER  17.04.07,  al  legno  il  codice  CER
17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07,  codice
CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose, oppure  il  codice  CER  17.08.02  materiali  da
costruzione a base di gesso  diversi  da  quelli  di  cui  alle  voci
17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER
20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice  CER  20.01.36,
ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER  17.06.04,
ai cavi  elettrici  il  codice  CER  17.04.11,  agli  accumulatori  e
batterie il codice  CER  20.01.33*,  CER  20.01.34.  Ai  rifiuti  non
altrimenti riciclabili e' attribuito il codice  CER  20.03.99  ovvero
quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12; 
  6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai  gestori
dei servizi pubblici anche dai soggetti  incaricati  dalle  pubbliche
Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in
possesso dei  mezzi  idonei  alla  raccolta  di  detta  tipologia  di
rifiuto, stipulano appositi accordi con i  privati  per  la  messa  a
disposizione dei mezzi ovvero per  l'espletamento  dell'attivita'  di
carico dei mezzi di trasporto. 
  7. Il trasporto dei materiali di  cui  al  punto  1  da  avviare  a
recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  presso  i
territori interessati o  dai  Comuni  territorialmente  competenti  o
dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso  titolo  coinvolti  (Vigili
del Fuoco,  Protezione  Civile,  ecc.),  direttamente,  o  attraverso
imprese di trasporto da essi incaricati  previa  comunicazione  della
targa del trasportatore ai  gestori  degli  impianti  individuati  al
punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio  dell'elenco  delle  targhe
dei trasportatori individuati.  Tali  soggetti  sono  autorizzati  in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Le  predette  attivita'   di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il  Centro  di  Coordinamento  (CdC)  Raee  e'  tenuto  a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si  trovano,  con
oneri a proprio carico. 
  8.  I  rifiuti  di  cui  al  punto  1  sono   pesati   all'ingresso
all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di  rifiuti
conferiti. 
  9. I rispettivi gestori  degli  impianti  individuati  al  punto  4
possono  effettuare,  sulla  base  di  preventive   comunicazioni   a
Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13)  dei  rifiuti  di  cui  al
precedente punto 1,  nonche'  operazioni  di  selezione  meccanica  e
cernita (D13) e  (R12)  mediante  l'utilizzo  di  impianti  mobili  a
titolarita' propria o di imprese  terze  con  essi  convenzionate.  I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo
e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente secondo le  finalita'  della  parte  quarta  del  D.Lgs.
152/06 (articolo 177, comma  4).  In  particolare  i  titolari  delle
attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per  la
salute e la sicurezza che potrebbero essere  frammiste  alle  macerie
sono tenuti a darne specifica  evidenza  ai  fini  della  raccolta  e
gestione in sicurezza. Le  suddette  operazioni  sono  effettuate  in
deroga alle disposizioni contenute nella  Parte  Seconda  del  D.Lgs.
152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche'
all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita' di  gestione
dei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi  del
titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  D.Lgs.   152/2006,   non
comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere.
Per  le  suddette  attivita'  il  gestore  e'  tenuto  a  predisporre
specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso  e  uscita
dagli impianti gestiti sulla  base  della  presente  ordinanza;  tali
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e  188-ter  del
D.Lgs 152/2006. 
  10. I rispettivi gestori degli  impianti  individuati  al  punto  4
assicurano il personale di servizio per eseguire  negli  impianti  di
cui sopra la separazione  e  cernita  dal  rifiuto  tal  quale  delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee,  nonche'  il
loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto  della
normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano  la
gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e
dei rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (Raee),
secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al  loro  successivo
recupero o smaltimento. 
  11. I rispettivi gestori degli  impianti  individuati  al  punto  4
ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al  punto  7
senza lo svolgimento di analisi preventive,  procedono  allo  scarico
presso le piazzole attrezzate per il  deposito  preliminare/messa  in
riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo,  con  urgenza,
alla  rimozione  dei  rifiuti  selezionati  presenti  nelle  piazzole
medesime e nelle loro adiacenze. 
  12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti  nei  luoghi  adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico  potranno
essere smaltiti anche negli impianti di cui al  punto  4  secondo  il
principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e  ridurre  al
minimo  ulteriori  impatti  dovuti  ai  trasporti,  senza   apportare
modifiche alle  autorizzazioni  vigenti  (in  deroga  alla  eventuale
definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti  urbani  medesimi).
In  tal  caso  il  gestore  del  servizio  di  raccolta  si   accorda
preventivamente  con  quello  che  gestisce  gli   impianti   dandone
comunicazione alla Provincia e all'ARPA  territorialmente  competenti
che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. 
  13. Le Province  interessate  dall'evento  sismico,  l'ARPA  Emilia
Romagna e le AUSL  territorialmente  competenti  assicurano  adeguata
informazione e supporto tecnico ai gestori  degli  impianti  preposti
alla gestione dell'emergenza. 
  14. L'ARPA Emilia Romagna e  le  AUSL  territorialmente  competenti
nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza  per  il
rispetto del presente articolo. 
  15. Le soprintendenze per i  beni  architettonici  e  paesaggistici
competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione  al  fine  di
evitare il caricamento indifferenziato nei  mezzi  di  trasporto  dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico. 
  16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza  per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  ed
in particolare quelli relativi  alla  raccolta,  al  trasporto,  allo
smaltimento e all'avvio al recupero dei  rifiuti,  si  provvede,  nel
limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle  risorse  del  Fondo
della Protezione Civile gia' finalizzate agli interventi  conseguenti
al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte  operano
con  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente.