Art. 18 
 
 
Differimenti,  sospensioni  e  proroghe  di  termini  in  materia  di
                           autorizzazioni 
 
  1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti  in  corso
di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in
relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine  massimo
di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto  verificatasi
nei siti medesimi  a  seguito  degli  eventi  sismici,  su  richiesta
documentata dei soggetti interessati. 
  2. Per le attivita' individuate nel D.  Lgs.  152/2006  Allegato  8
(attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda  di  rinnovo
prima  dell'adozione  dell'ordinanza  ed  il  cui   procedimento   e'
attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies  comma  1  del  D.
Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per
180 giorni e  la  validita'  dell'autorizzazione  e'  prorogata  sino
all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo. 
  3. Per le attivita' individuate nel D.  Lgs.  152/2006  Allegato  8
(attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di  rinnovo
entro 180 giorni dalla data di  adozione  dell'ordinanza,  in  deroga
all'articolo 29-octies  comma  1,  2  e  3,  del  D.  Lgs.  152/2006,
l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012
e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata  fino  al  30
giugno 2013. 
  4. Per le aziende che  hanno  subito  danni  in  conseguenza  degli
eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della  presente
ordinanza e per un periodo di  12  mesi,  sono  sospesi  i  controlli
programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale. 
  5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3  e
4 si applicano anche alle autorizzazioni  ambientali  previste  dalla
normativa vigente per le attivita' non soggette ad  AIA  (ovvero  non
incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).