Art. 18 Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni 1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati. 2. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento e' attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validita' dell'autorizzazione e' prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo. 3. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata fino al 30 giugno 2013. 4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale. 5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).