Art. 19 Semplificazione di procedure di autorizzazione 1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie. 2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore.