Art. 19 
 
 
           Semplificazione di procedure di autorizzazione 
 
  1.  Le  aziende  che  hanno  subito  danni  in  seguito  all'evento
calamitoso possono ripristinare le sezioni  produttive  nel  rispetto
dei requisiti e delle prescrizioni individuate  nelle  autorizzazioni
ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le  modifiche
non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma  1  del  D.
Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che
definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)
possono procedere immediatamente alla realizzazione  delle  modifiche
comunicate previa autocertificazione  del  rispetto  delle  normative
ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto  25  puo'
svolgere un'attivita' di  supporto  all'azienda  ovvero  svolgere  le
verifiche necessarie. 
  2. I procedimenti  di  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle
attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle  aziende
danneggiate  dagli  eventi   sismici   sono   soggetti   alla   nuova
autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA  ed  AIA
ed al procedimento unico  di  cui  al  D.P.R.  160/2010.  La  Regione
Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una Commissione Unica  temporanea  costituita
da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune  e  SUAP,
integrata da ASL, Comando Provinciale VVF,  Soprintendenza  ed  altri
Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture  (ANAS,  ENEL,
TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti  per  territorio,
cui e' affidata la gestione e lo  svolgimento,  in  modo  coordinato,
degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,  secondo
modalita'  che  saranno  individuate  al  momento   dell'istituzione,
consentendo anche l'inoltro  cartaceo  della  documentazione  per  le
procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la
semplificazione  dei   procedimenti   nell'osservanza   dei   vincoli
paesaggistici e  di  tutela  del  patrimonio  storico,  artistico  ed
archeologico.  Sempre  al  fine  di  accelerare  lo  svolgimento  dei
procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e  pubblicizzazione
previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3  e  4
per le procedure di verifica (screening)  di  cui  alla  legge  della
Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione
Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma  1,  e  15,  comma  1,  per  le
procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in  materia
di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152  del  2006]  sono
ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore.