Art. 20 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.