Art. 20 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma  3,
3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede,  nei  limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del presente decreto.