Art. 11 Accesso alla professione notarile 1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea. 2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.). «Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; 3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; 4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; 5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; 6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile; 6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato e' computato quale tirocinio obbligatorio. I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.». - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, vedi nelle note all'art. 10.