Art. 11 
 
 
                  Accesso alla professione notarile 
 
  1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e
i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso  dei  requisiti
di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.  89,  compreso
il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei  cittadini
dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.  89,
abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto  accesso
a seguito  di  riconoscimento  del  titolo  professionale  di  notaio
conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea. 
  2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le  scuole  di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e' valutato ai fini  del  compimento  del  periodo  di
pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un
anno. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  16
          febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento  del  notariato  e  degli
          archivi notarili.). 
              «Art.  5.  -  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro   e'
          necessario: 
              1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro
          dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 
              2°  essere  di  moralita'  e  di  condotta  sotto  ogni
          rapporto incensurate; 
              3° non aver subito condanna per un  reato  non  colposo
          punito con pena  non  inferiore  nel  minimo  a  sei  mesi,
          ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; 
              4° essere fornito  della  laurea  in  giurisprudenza  o
          della laurea specialistica o magistrale  in  giurisprudenza
          date o confermate da una universita' italiana o  di  titolo
          riconosciuto equipollente ai sensi della  legge  11  luglio
          2002, n. 148; 
              5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti  presso
          un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto
          mesi, di cui almeno per un anno continuativamente  dopo  la
          laurea. La  pratica  si  effettua,  dopo  l'iscrizione  nel
          registro dei praticanti, presso un  notaro  del  distretto,
          designato dal praticante, col consenso del notaro stesso  e
          con   l'approvazione   del    Consiglio.    Su    richiesta
          dell'interessato   spetta   al   consiglio   notarile    la
          designazione del notaio presso cui effettuare  la  pratica.
          L'iscrizione  nel  registro  dei  praticanti  puo'   essere
          ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo  anno  del  corso  di
          laurea  o  di  laurea   specialistica   o   magistrale   in
          giurisprudenza. Il periodo  di  pratica  si  deve  comunque
          completare entro trenta mesi dall'iscrizione  nel  suddetto
          registro. In caso  di  scadenza  del  suddetto  termine  il
          periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non
          e' computato. Il periodo anteriore al  conseguimento  della
          laurea puo' essere computato, ai  fini  del  raggiungimento
          dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di  sei  mesi,
          indipendentemente dalla sua effettiva  durata.  Per  coloro
          che sono stati funzionari  dell'ordine  giudiziario  almeno
          per un anno, per gli avvocati in  esercizio  da  almeno  un
          anno, e' richiesta la pratica per un  periodo  continuativo
          di otto mesi; 
              6°  avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame   di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile; 
              6°-bis aver espletato  per  almeno  centoventi  giorni,
          dopo l'avvenuto superamento della prova orale,  un  periodo
          di tirocinio obbligatorio presso  uno  o  piu'  notai,  che
          devono certificarne la durata.  Tale  periodo  deve  essere
          registrato presso i consigli notarili dei distretti in  cui
          viene effettuato. Il candidato notaio  puo'  richiedere  la
          designazione  del  notaio  al  presidente   del   consiglio
          notarile del distretto  nel  quale  e'  stato  ultimato  il
          periodo di pratica  ovvero  puo'  espletarlo  presso  notai
          dello stesso o di  altri  distretti,  i  quali  lo  abbiano
          designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato
          e' computato quale tirocinio obbligatorio. 
              I requisiti di cui ai numeri 4° e 5°  del  primo  comma
          possono essere  sostituiti  dal  possesso  del  decreto  di
          riconoscimento professionale emanato  in  applicazione  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  16  del  citato   decreto
          legislativo 17 novembre  1997,  n.  398,  vedi  nelle  note
          all'art. 10.