Art. 16 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  e  per  l'applicazione  delle
disposizioni del presente capo, si intendono per: 
  a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili»: il dottore  commercialista,  il  ragioniere
commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo; 
  b) «valore della pratica»: entita' numerica espressa  in  euro  che
costituisce il parametro di base per la  liquidazione  delle  singole
attivita' professionali; 
  c) «componenti  positivi  di  reddito  lordi»,  la  sommatoria  dei
seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico: 
  1) il valore della  produzione,  con  esclusione  delle  variazioni
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  semilavorati  e
finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e  degli
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
  2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 
  3) tutte le rideterminazioni  dei  valori,  quali  rivalutazioni  e
ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale  imputate  al  conto
economico; 
  4) il valore complessivo dei proventi straordinari; 
  d) «attivita'»:  il  valore  complessivo  dell'attivo  dello  stato
patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile; 
  e) «passivita'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E  della
sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo  2424  del  codice
civile; 
  f) «assistenza  tributaria»:  la  predisposizione  su  richiesta  e
nell'interesse del cliente  di  atti  e  documenti  aventi  rilevanza
tributaria sulla  base  dei  dati  e  delle  analitiche  informazioni
trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione; 
  g)  «rappresentanza  tributaria»:  l'intervento  personale,   quale
mandatario del  cliente,  presso  gli  uffici  tributari,  presso  le
commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in  relazione
a verifiche fiscali; 
  h) «consulenza tributaria»: la  consulenza,  in  qualsiasi  materia
tributaria,  di  carattere  generale  o   specifico,   prestata,   in
particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e
applicazione,   anche   giurisprudenziale   e    dell'amministrazione
finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria  e  in
sede  di  scelta  dei  comportamenti  e  delle  difese  in  relazione
all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2424  del  Codice
          civile: 
              «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale).  -  Lo
          stato patrimoniale deve essere redatto  in  conformita'  al
          seguente schema. 
          Attivo: 
              A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
          separata indicazione della parte gia' richiamata. 
              B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
          concesse in locazione finanziaria: 
                I - Immobilizzazioni immateriali: 
              1) costi di impianto e di ampliamento; 
              2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 
              3)  diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti   di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno; 
              4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
              5) avviamento; 
              6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
              7) altre. 
              Totale. 
                II - Immobilizzazioni materiali: 
              1) terreni e fabbricati; 
              2) impianti e macchinario; 
              3) attrezzature industriali e commerciali; 
              4) altri beni; 
              5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
              Totale. 
                III  -  Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
          esigibili entro l'esercizio successivo: 
                  1) partecipazioni in: 
              a) imprese controllate; 
              b) imprese collegate; 
              c) imprese controllanti; 
              d) altre imprese; 
                  2) crediti: 
              a) verso imprese controllate; 
              b) verso imprese collegate; 
              c) verso controllanti; 
              d) verso altri; 
              3) altri titoli; 
              4) azioni proprie, con  indicazione  anche  del  valore
          nominale complessivo. 
              Totale. 
              Totale immobilizzazioni (B). 
              C) Attivo circolante: 
                I - Rimanenze: 
              1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
              2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
              3) lavori in corso su ordinazione; 
              4) prodotti finiti e merci; 
              5) acconti. 
              Totale. 
                II - Crediti, con separata indicazione, per  ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
              1) verso clienti; 
              2) verso imprese controllate; 
              3) verso imprese collegate; 
              4) verso controllanti; 
              4-bis) crediti tributari; 
              4-ter) imposte anticipate; 
              5) verso altri. 
              Totale. 
                III - Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni: 
              1) partecipazioni in imprese controllate; 
              2) partecipazioni in imprese collegate; 
              3) partecipazioni in imprese controllanti; 
              4) altre partecipazioni; 
              5) azioni proprie, con  indicazioni  anche  del  valore
          nominale complessivo; 
              6) altri titoli. 
              Totale. 
                IV - Disponibilita' liquide: 
              1) depositi bancari e postali; 
              2) assegni; 
              3) danaro e valori in cassa. 
              Totale. 
              Totale attivo circolante (C). 
              D) Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione  del
          disaggio su prestiti. 
          Passivo: 
              A) Patrimonio netto: 
              I - Capitale. 
              II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 
              III - Riserve di rivalutazione. 
              IV - Riserva legale. 
              V - Riserve statutarie. 
              VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
              VII - Altre riserve, distintamente indicate. 
              VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
              IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 
              Totale. 
              B) Fondi per rischi e oneri: 
              1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
              2) per imposte, anche differite; 
              3) altri. 
              Totale. 
              C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
              D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
              1) obbligazioni; 
              2) obbligazioni convertibili; 
              3) debiti verso soci per finanziamenti; 
              4) debiti verso banche; 
              5) debiti verso altri finanziatori; 
              6) acconti; 
              7) debiti verso fornitori; 
              8) debiti rappresentati da titoli di credito; 
              9) debiti verso imprese controllate; 
              10) debiti verso imprese collegate; 
              11) debiti verso controllanti; 
              12) debiti tributari; 
              13) debiti verso istituti di previdenza e di  sicurezza
          sociale; 
              14) altri debiti. 
              Totale. 
              E)  Ratei  e   risconti,   con   separata   indicazione
          dell'aggio su prestiti. 
              Se un elemento dell'attivo o del passivo  ricade  sotto
          piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto. 
              In calce allo stato patrimoniale  devono  risultare  le
          garanzie   prestate    direttamente    o    indirettamente,
          distinguendosi fra  fideiussioni,  avalli,  altre  garanzie
          personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
          ciascun tipo, le garanzie  prestate  a  favore  di  imprese
          controllate e  collegate,  nonche'  di  controllanti  e  di
          imprese sottoposte al controllo di  queste  ultime;  devono
          inoltre risultare gli altri conti d'ordine. 
              E' fatto salvo quanto disposto  dall'art.  2447-septies
          con riferimento ai beni e rapporti giuridici  compresi  nei
          patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi  della
          lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.».