Art. 18 
 
                      Maggiorazioni e riduzioni 
 
  1. Per  le  pratiche  di  eccezionale  importanza,  complessita'  o
difficolta', ovvero per le  prestazioni  compiute  in  condizioni  di
particolare urgenza,  al  compenso  del  professionista  puo'  essere
applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto  a  quello
altrimenti liquidabile. 
  2. Nel caso in cui la prestazione  puo'  essere  eseguita  in  modo
spedito e  non  implica  la  soluzione  di  questioni  rilevanti,  al
compenso del professionista puo' essere applicata una riduzione  fino
al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.