Art. 11 
                 Libri e centri scolastici digitali 
 
  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il
collegio  dei  docenti  adotta  per  l'anno  scolastico  2013-2014  e
successivi, esclusivamente libri nella  versione  digitale  o  mista,
costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da  contenuti
digitali integrativi, accessibili o acquistabili  in  rete  anche  in
modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto  obbligo  decorre
dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei  docenti
relativa all'adozione della dotazione libraria e'  soggetta,  per  le
istituzioni scolastiche statali e  limitatamente  alla  verifica  del
rispetto del tetto di spesa di  cui  al  comma  3-bis,  al  controllo
contabile di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123.»; 
  b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le parole: «a  stampa»  sono  sostituite  dalla
seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti:  «,  tenuto
conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»; 
  2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni  on  line  e  mista»
sono sostituite dalle seguenti: «nella versione  digitale,  anche  al
fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i
contenuti digitali integrativi»; 
  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,
tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione
libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La scuola assicura alle famiglie i  contenuti  digitali  di
cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite
definito dal decreto di cui al comma 3. 
  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al
comma 3.». 
  2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e  gli  enti  locali
interessati  possono   stipulare   convenzioni   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per consentire,  in
situazioni  particolarmente  svantaggiate,  l'istituzione  di  centri
scolastici  digitali  collegati   funzionalmente   alle   istituzioni
scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove  tecnologie
al fine di migliorare la qualita' dei  servizi  agli  studenti  e  di
garantire una maggiore socializzazione delle comunita' di scuole.». 
  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni  e  i  competenti   enti   locali,   al   fine   di   avviare
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del  patrimonio
immobiliare scolastico, anche attraverso la  realizzazione  di  nuovi
complessi  scolastici,  promuovono,  d'intesa,   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate,  tra  l'altro,
alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai
sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. I predetti  strumenti  societari  o  finanziari  possono  essere
oggetto di conferimento o di apporto da parte  delle  amministrazioni
proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico  e  di  immobili
complementari ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le
destinazioni  individuate  negli  strumenti   urbanistici.   Per   le
finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo  33,  comma
3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gia' destinate con  delibera
CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole.  Per  favorire
il contenimento dei consumi energetici del patrimonio  scolastico  e,
ove possibile, la contestuale messa a norma dello  stesso,  gli  enti
locali, proprietari di immobili  scolastici,  possono  ricorrere,  ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di  servizio
energia di cui al decreto del Presidente della repubblica  26  agosto
1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
242 del 14 ottobre 1993, e  successive  modificazioni,  da  stipulare
senza oneri a carico dell'ente locale in conformita' alle  previsioni
di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011,  n.  115,  anche  nelle
forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;».