Art. 19. La cauzione e' data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili. I titoli sopraindicati devono agli effetti della Cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale. Il notaro esercente potra' in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.