Art. 19. 
 
  La cauzione e' data o in titoli di rendita del debito  pubblico,  o
in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con  deposito  di  danaro
presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi  determinati  dalle
leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili. 
 
  I titoli sopraindicati devono agli effetti della Cauzione valutarsi
per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale. 
 
  Il notaro esercente potra' in ogni tempo sostituire l'uno all'altro
modo di cauzione.