Art. 20. 
 
  La cauzione deve rappresentare il valore: 
 
  di L. 15,000 per i notati titolari di uffici notarili in Comune che
abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti; 
 
  di L. 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che
abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti; 
 
  di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che  abbia
una popolazione eccedente i 10,000 abitanti; 
 
  di 3000 lire per tutti gli altri notari. 
 
  Se la cauzione e' data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi
devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare  della  cauzione
suindicata, accresciuto degli accessori, a norma  dell'articolo  2027
del Codice civile. 
 
  Il suddetto valore degli stabili verra' accertato mediante  perizia
redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a  spese
del notaro interessato. 
 
  La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura  e  spese  del  notaro.  La
rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a  spese
del notaro.