Art. 20. La cauzione deve rappresentare il valore: di L. 15,000 per i notati titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti; di L. 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti; di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10,000 abitanti; di 3000 lire per tutti gli altri notari. Se la cauzione e' data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma dell'articolo 2027 del Codice civile. Il suddetto valore degli stabili verra' accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a spese del notaro interessato. La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro.