Art. 21. 
 
  L'idoneita' della cauzione e' dichiarata in Camera di consiglio dal
tribunale civile del luogo ove e' la  sede  del  Consiglio  notarile,
premesso  il  parere  del  Consiglio  stesso  e  udito  il   pubblico
ministero. 
 
  La deliberazione del tribunale sara', nel termine di dieci  giorni,
a cura del cancelliere,  comunicata  all'interessato  e  al  pubblico
ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima  alla
Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.