Art. 21. L'idoneita' della cauzione e' dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove e' la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il pubblico ministero. La deliberazione del tribunale sara', nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.