Art. 23. 
 
  Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve  rappresentare  lo
stemma nazionale circondato dalla leggenda «N . . . n. . .  .  di  (o
fu) notaro in n. . . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni. 
 
  Nel caso di smarrimento,  il  Consiglio  notarile  ne  fornisce  un
altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale. 
 
  Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta  nel  registro  del
Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18. 
 
  Se  il  vecchio  sigillo  si  ritrovasse,  il  notaro  non   potra'
servirsene, ma dovra' invece consegnarlo all'archivio  notarile  che,
previo annullamento, lo conservera' come quelli dei notari che  hanno
cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.