Art. 28. 
 
  Il notaro non puo' ricevere atti: 
 
    1°  se  essi  sono  espressamente   proibiti   dalla   legge,   o
manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico; 
 
    2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti  od
affini in linea retta, in qualunque grado, ed  in  linea  collaterale
fino al terzo grado  inclusivamente,  ancorche'  v'intervengano  come
procuratori, tutori od amministratori; 
 
    3° se contengano disposizioni  che  interessino  lui  stesso,  la
moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi  anzidetti,
o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da  stipularsi,
salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non  scritto
dal notaro, o da persona  in  questo  numero  menzionata,  ed  a  lui
consegnato sigillato dal testatore. 
 
  Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili  ai
casi d'incanto per asta pubblica. 
 
  Il notaro puo' ricusare il suo ministero se le parti non depositino
presso di lui l'importo delle tasse,  degli  onorari  e  delle  spese
dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse  al  beneficio  del
gratuito patrocinio, oppure di testamenti.