Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977,
      art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

  1.   Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
    a) gli interventi di nuova costruzione;
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    c)  gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia che comportino
aumento  di  unita'  immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei  prospetti  o  delle  superfici,  ovvero  che, limitatamente agli
immobili  compresi  nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso.
  2.  Le  regioni  stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti,  sono  subordinati  a  permesso  di  costruire o a denuncia di
inizio attivita'.
  3.  Le  regioni  possono  altresi'  individuare con legge ulteriori
interventi  che,  in  relazione  all'incidenza  sul  territorio e sul
carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al  preventivo  rilascio  del
permesso  di  costruire.  La  violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.