Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l'opera deve essere completata non puo' superare i tre anni
dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla
volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra
quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.