Art. 11 (L-R)
                 La partecipazione degli interessati
  1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato  all'esproprio,  che  risulti  dai registri catastali, va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
    a) nel  caso  di adozione di una variante al piano regolatore per
la  realizzazione  di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale;     b) nei casi previsti
dall'articolo  10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione
dell'atto  se  cio'  risulti compatibile con le esigenze di celerita'
del procedimento;     c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1,
lettera  c),  l'avviso  di  avvio del procedimento e' comunicato agli
interessati   alle  singole  opere  previste  dal  progetto,  dandone
altresi'  pubblico  avviso  su  uno  o  piu'  quotidiani a diffusione
nazionale  e  locale.  Gli  interessati  possono  formulare  entro  i
successivi  trenta  giorni  osservazioni  che  vengono valutate dalla
conferenza  di  servizi  ai fini delle definitive determinazioni. (R)
  2.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  restano  in  vigore le
disposizioni  vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del
proprietario  dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione
e  di  approvazione  degli strumenti urbanistici. (L)   3. Qualora il
vincolo  preordinato  all'esproprio sorga dall'inserimento dell'opera
pubblica  nel  programma  dei  lavori,  al  proprietario dell'area va
inviato  l'avviso  dell'avvio  del  procedimento  di approvazione del
medesimo programma. (R)