Art. 9 (L)
               Vincoli derivanti da piani urbanistici
  1.  Un  bene  e'  sottoposto  al  vincolo preordinato all'esproprio
quando  diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico
generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un
opera   pubblica   o  di  pubblica  utilita'.  (L)    2.  Il  vincolo
preordinato  all'esproprio  ha  la  durata di cinque anni. Entro tale
termine,  puo'  essere  emanato  il  provvedimento  che  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera. (L)   3. Se non e'
tempestivamente   dichiarata  la  pubblica  utilita'  dell'opera,  il
vincolo  preordinato  all'esproprio  decade  e  trova applicazione la
disciplina  dettata  dall'articolo  9  del  testo  unico  in  materia
edilizia  approvato  dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24
maggio  2001.  (L)   4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la
sua   decadenza,   puo'   essere   motivatamente  reiterato,  con  la
rinnovazione  dei  procedimenti  previsti  al comma 1 e tenendo conto
delle  esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)   5. Nel corso
dei  cinque  anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il
consiglio  comunale  puo' motivatamente disporre che siano realizzate
sul  bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da
quelle  originariamente  previste  nel piano urbanistico generale. In
tal  caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione
del  piano  urbanistico  generale  non  manifesta il proprio dissenso
entro  il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera   del   Consiglio   comunale   e   della  relativa  completa
documentazione,  si intende approvata la determinazione del Consiglio
comunale,  che  in  una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
  6.  Salvo  quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in ordine
alla   normativa   statale   o   regionale  sulla  adozione  e  sulla
approvazione degli strumenti urbanistici. (L)