Art. 4. 
 
 
  Gli stipendi del personale, di cui agli allegati I e II, sono,  per
ciascun grado, stabiliti in conformita' dell'allegato III al presente
decreto. 
 
  Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei
periodi di' anzianita' indicati nell'allegato III predetto. 
 
  Per  la  concessione  degli  aumenti  periodici  di  stipendio   al
personale civile si applicano le norme di cui agli articoli 17, primo
ed ultimo comma, 19, 20 e 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n.  1971
e successive estensioni, nonche' quelle degli articoli 5 a 8  del  R.
decreto 18 dicembre 1922, numero 1637 e relative modificazioni. 
 
  Per gli aumenti periodici agli ufficiali del Regio esercito,  della
Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza
e delle Capitanerie di porto, si osservano le norme dell'art. 156 del
presente decreto. 
 
  Quando,  nei  casi  consentiti  od  in  seguito  a   concorsi,   si
verifichino passaggi da uno ad altro ruolo della stessa o di  diversa
amministrazione, al personale  proveniente  da  grado  equiparato  e'
attribuito, nel nuovo grado, lo stipendio di cui era  precedentemente
provvisto, e, ai  fini  dell'aumento  immediatamente  successivo,  il
relativo periodo e' ridotto, ove risulti piu'  favorevole,  al  tempo
rimasto da decorrere per il  conseguimento  dell'aumento  stesso  nel
grado precedentemente ricoperto. 
 
  Al  personale  proveniente  da  grado  superiore  e'  concesso   lo
stipendio massimo del nuovo grado oltre un assegno, utile a pensione,
pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto e quello  suddetto,
salvo  riassorbimento  nei  successivi  aumenti  di   stipendio   per
promozione di grado. 
 
  A coloro che provengano da ruoli  del  personale  subalterno  viene
conservato, se provvisti di stipendio superiore,  la  differenza  fra
tale stipendio e  quello  iniziale  del  nuovo  grado,  come  assegno
personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti. 
 
  Sono abrogati gli articoli 18 e 23 del R. decreto 23 ottobre  1919,
n. 1971, l'art. 11 del R. decreto 30  settembre  1922,  numero  1290,
l'art. 1 del R. decreto 18 febbraio  1923,  n.  482,  e  le  relative
estensioni.