Art. 4. Gli stipendi del personale, di cui agli allegati I e II, sono, per ciascun grado, stabiliti in conformita' dell'allegato III al presente decreto. Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di' anzianita' indicati nell'allegato III predetto. Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio al personale civile si applicano le norme di cui agli articoli 17, primo ed ultimo comma, 19, 20 e 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e successive estensioni, nonche' quelle degli articoli 5 a 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, numero 1637 e relative modificazioni. Per gli aumenti periodici agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, si osservano le norme dell'art. 156 del presente decreto. Quando, nei casi consentiti od in seguito a concorsi, si verifichino passaggi da uno ad altro ruolo della stessa o di diversa amministrazione, al personale proveniente da grado equiparato e' attribuito, nel nuovo grado, lo stipendio di cui era precedentemente provvisto, e, ai fini dell'aumento immediatamente successivo, il relativo periodo e' ridotto, ove risulti piu' favorevole, al tempo rimasto da decorrere per il conseguimento dell'aumento stesso nel grado precedentemente ricoperto. Al personale proveniente da grado superiore e' concesso lo stipendio massimo del nuovo grado oltre un assegno, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto e quello suddetto, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per promozione di grado. A coloro che provengano da ruoli del personale subalterno viene conservato, se provvisti di stipendio superiore, la differenza fra tale stipendio e quello iniziale del nuovo grado, come assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, l'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, l'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 482, e le relative estensioni.