Art. 13 Gli attuali funzionari di carriera amministrativa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, che non abbiano fatto ancora passaggio in magistratura, vi faranno passaggio entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, che determinera' il grado ed il posto di ruolo da assegnarsi loro secondo i criteri stabiliti dalle leggi vigenti, avuto pero' anche riguardo alla posizione di ciascuno di essi nella carriera amministrativa e tenuto conto di quella dei loro colleghi che prestano pure servizio nel Ministero, con funzioni amministrative, i quali siano gia' passati nell'ordine giudiziario; ma il vantaggio sul posto di graduatoria che avrebbero potuto conseguire percorrendo la carriera giudiziaria non potra' in ogni caso superare i due anni.