Art. 13 
 
 
  Gli attuali funzionari di  carriera  amministrativa  del  Ministero
della giustizia e degli affari di culto, che non abbiano fatto ancora
passaggio in magistratura, vi faranno passaggio entro un  mese  dalla
entrata in vigore del presente decreto, previo parere  del  Consiglio
superiore della magistratura, che determinera' il grado ed  il  posto
di ruolo da assegnarsi loro secondo i criteri stabiliti  dalle  leggi
vigenti, avuto pero' anche riguardo alla  posizione  di  ciascuno  di
essi nella carriera amministrativa e tenuto conto di quella dei  loro
colleghi che prestano  pure  servizio  nel  Ministero,  con  funzioni
amministrative, i quali siano gia' passati  nell'ordine  giudiziario;
ma il  vantaggio  sul  posto  di  graduatoria  che  avrebbero  potuto
conseguire percorrendo la carriera giudiziaria  non  potra'  in  ogni
caso superare i due anni.