Art. 14 Entro il 31 dicembre p. v. saranno dispensati dal servizio i funzionari del Ministero, a qualunque ruolo e categoria appartengano, compresi i magistrati, i quali per malattia, per incapacita' o per altri motivi non siano in condizioni di adempiere con efficacia il loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro. La dispensa dal servizio conferisce diritto alla indennita' prevista dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, solo in quanto vi siano eccedenze di personale rispetto al nuovo organico. Con il 1° dicembre 1923 cessa di aver vigore la disposizione del R. decreto 4 marzo 1923, n. 471, e da questa data gli uffici della disciolta Direzione generale del fondo per il culto passano alla dipendenza del direttore generale dei culti del Ministero della giustizia, salvo per i servizi relativi al personale che passano alla dipendenza del capo del personale del Ministero.