Art. 14 
 
 
  Entro il 31 dicembre  p.  v.  saranno  dispensati  dal  servizio  i
funzionari del Ministero, a qualunque ruolo e categoria appartengano,
compresi i magistrati, i quali per malattia, per  incapacita'  o  per
altri motivi non siano in condizioni di adempiere  con  efficacia  il
loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro. 
 
  La  dispensa  dal  servizio  conferisce  diritto  alla   indennita'
prevista dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87,  solo  in  quanto  vi
siano eccedenze di personale rispetto al nuovo organico. 
 
  Con il 1° dicembre 1923 cessa di aver vigore la disposizione del R.
decreto 4 marzo 1923, n. 471, e  da  questa  data  gli  uffici  della
disciolta Direzione generale del fondo  per  il  culto  passano  alla
dipendenza del direttore  generale  dei  culti  del  Ministero  della
giustizia, salvo per i servizi relativi al personale che passano alla
dipendenza del capo del personale del Ministero.