Art. 15 Per i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative, i provvedimenti di dispensa dal servizio indicati nel primo comma dell'articolo precedente saranno presi su parere della Commissione istituita a sensi dell'art. 2 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028. Possono inoltre essere collocati a riposo, a norma dell'art. 3 del decreto medesimo, coloro che ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Tali collocamenti a riposo avranno decorrenza dal 2 gennaio 1924.