Art. 15 
 
 
  Per i magistrati che prestano servizio al  Ministero  con  funzioni
amministrative, i provvedimenti di dispensa dal servizio indicati nel
primo comma dell'articolo precedente saranno presi  su  parere  della
Commissione istituita a sensi dell'art. 2 del  R.  decreto  3  maggio
1923, n. 1028. 
 
  Possono inoltre essere collocati a riposo, a norma dell'art. 3  del
decreto medesimo, coloro che ne facciano domanda entro un mese  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto.  Tali  collocamenti  a  riposo
avranno decorrenza dal 2 gennaio 1924.