Art. 16 
 
 
  Per tutti gli  altri  funzionari  del  Ministero,  compresi  quelli
appartenenti ai ruoli speciali del Fondo per il culto,  si  applicano
le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, avuto  riguardo  alle
nuove tabelle numeriche annesse al R. decreto 11  novembre  1923,  n.
2395, e a quelle che verranno definitivamente stabilite a sensi degli
articoli 8 e 10. Per il personale appartenente ai ruoli speciali  del
Fondo per il culto  il  termine  del  31  dicembre  1923  si  intende
prorogato a 30 giorni da quello in cui saranno approvate  le  tabelle
definitive del detto personale. 
 
  La dispensa dal  servizio  avviene  di  diritto  per  i  funzionari
indicati nell'articolo  13,  qualora  il  Consiglio  superiore  della
magistratura dia  parere  contrario  al  loro  passaggio  nell'ordine
giudiziario.