Art. 16 Per tutti gli altri funzionari del Ministero, compresi quelli appartenenti ai ruoli speciali del Fondo per il culto, si applicano le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, avuto riguardo alle nuove tabelle numeriche annesse al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a quelle che verranno definitivamente stabilite a sensi degli articoli 8 e 10. Per il personale appartenente ai ruoli speciali del Fondo per il culto il termine del 31 dicembre 1923 si intende prorogato a 30 giorni da quello in cui saranno approvate le tabelle definitive del detto personale. La dispensa dal servizio avviene di diritto per i funzionari indicati nell'articolo 13, qualora il Consiglio superiore della magistratura dia parere contrario al loro passaggio nell'ordine giudiziario.