Art. 17 
 
 
  Nella prima attuazione del presente decreto i  posti  di  direttore
capo  del  personale  e  quelli  di  direttore  generale  nel  numero
complessivo stabilito nella tabella n. 16 allegato II al  R.  decreto
11 novembre 1923, n. 2395, saranno  conferiti,  previa  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, a magistrati  che  abbiano  il  grado  di
consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di cassazione o
che si trovino in possesso dei requisiti per la promozione  al  grado
medesimo,   tanto   se   trattenuti   al   Ministero   con   funzioni
amministrative quanto se addetti agli uffici giudiziari, salva sempre
la facolta' di cui all'art. 8 primo comma della legge 25 giugno 1908,
n. 290, sullo stato degli impiegati civili. 
 
  I  magistrati  del  grado  suindicato  attualmente  trattenuti   al
Ministero con funzioni di  direttore  generale,  i  quali  non  siano
confermati nell'ufficio che ora coprono, salva  la  disposizione  del
terzo comma dell'articolo seguente,  e  quelli  ai  quali  non  venga
conferito alcuno  dei  posti  amministrativi  indicati  nel  presente
articolo, saranno trasferiti negli uffici giudiziari con le  funzioni
inerenti al proprio grado di consigliere di  Corte  di  cassazione  o
parificato  e  potranno  essere  assegnati  ad  uffici  giudicanti  o
requirenti, a giudizio del Ministro, senza che occorra il  preventivo
parere del Consiglio superiore della magistratura. Nella destinazione
della sede si terra'  conto,  possibilmente,  delle  aspirazioni  del
funzionario.