Art. 17 Nella prima attuazione del presente decreto i posti di direttore capo del personale e quelli di direttore generale nel numero complessivo stabilito nella tabella n. 16 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno conferiti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati che abbiano il grado di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di cassazione o che si trovino in possesso dei requisiti per la promozione al grado medesimo, tanto se trattenuti al Ministero con funzioni amministrative quanto se addetti agli uffici giudiziari, salva sempre la facolta' di cui all'art. 8 primo comma della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili. I magistrati del grado suindicato attualmente trattenuti al Ministero con funzioni di direttore generale, i quali non siano confermati nell'ufficio che ora coprono, salva la disposizione del terzo comma dell'articolo seguente, e quelli ai quali non venga conferito alcuno dei posti amministrativi indicati nel presente articolo, saranno trasferiti negli uffici giudiziari con le funzioni inerenti al proprio grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato e potranno essere assegnati ad uffici giudicanti o requirenti, a giudizio del Ministro, senza che occorra il preventivo parere del Consiglio superiore della magistratura. Nella destinazione della sede si terra' conto, possibilmente, delle aspirazioni del funzionario.