Art. 18 
 
 
  Nella prima  attuazione  del  presente  decreto  i  posti  di  capo
divisione e quelli di ispettore superiore stabiliti nella tabella  n.
16 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n.  2395.  compresi  i
posti di capi divisione che verranno successivamente fissati  per  la
Direzione generale delle carceri,  saranno  conferiti  ai  magistrati
trattenuti  al  Ministero,  che  gia'  sono  investiti  delle   dette
funzioni. La scelta fra  questi  sara'  fatta  dal  Ministro,  previo
parere del Consiglio di amministrazione, avuto riguardo al  grado  di
merito e alle maggiori attitudini in rapporto al posto da conferire. 
 
  La precedente disposizione si  applica  per  la  destinazione  alle
funzioni  di  capo  divisione,  entro  il  limite  massimo   indicato
dall'art.  8,  nella  Direzione  generale   delle   carceri   e   dei
riformatori, anche prima che sia definitivamente stabilito il  numero
di tali posti. 
 
  E' tuttavia in facolta' del Ministro per la giustizia, nella  prima
attuazione delle nuove tabelle, di assegnare temporaneamente uno  dei
posti di ispettore superiore ad un  magistrato  che  abbia  grado  di
consigliere di Corte di cassazione scelto fra gli  attuali  direttori
generali del Ministero. Il detto magistrato potra' essere  trattenuto
ad esercitare le funzioni di ispettore  superiore  presso  una  delle
direzioni generali alla quale sara' addetto in conformita'  dell'art.
6, non oltre il raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento
a riposo, e non potra' essere sostituito da magistrato di pari grado. 
 
  Coloro fra gli attuali capi divisione  e  ispettori  superiori  che
rimangono in  eccedenza  saranno  trasferiti  ad  uffici  giudiziari,
tenendosi conto possibilmente delle loro aspirazioni. Il Ministro  ha
tuttavia facolta' di trattenerli al Ministero con  funzioni  di  capo
sezione. 
 
  In questo caso essi prenderanno posto nel ruolo  dei  capi  sezione
del Ministero prima di tutti gli altri capi sezione, anche se  questi
per avventura, siano piu' anziani nel grado di consigliere di appello
o parificato,  ed  avranno  la  preferenza,  salvo  il  giudizio  del
Ministro, nel caso di successive vacanze nei posti di capo  divisione
o ispettore superiore.