Art. 19 I posti di capo sezione che il Ministro a termini dell'art. 8 ritenga di coprire con consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello, esclusi quelli ai quali sia provveduto a norma del penultimo comma dell'articolo precedente, saranno conferiti ai magistrati trattenuti al Ministero che gia' abbiano il grado di consigliere di appello o parificato, ovvero che entro il 31 dicembre 1923 siano compresi negli elenchi dei promovibili al detto grado con le classificazioni di merito distinto o di promovibile a scelta. Qualora i detti magistrati siano complessivamente in eccedenza sui posti di capo sezione, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione e avuto riguardo ai precedenti di carriera, alla classificazione da ciascuno ottenuta nello scrutinio per la promozione e alle maggiori attitudini individuali, scegliera' fra i detti magistrati coloro che dovranno coprire i posti medesimi. I prescelti potranno esercitare temporaneamente le funzioni suddette, anche se la effettiva loro promozione al grado di consigliere di appello o parificato non sia ancora avvenuta. Coloro che non siano prescelti saranno trasferiti agli uffici giudiziari, entro il 31 dicembre 1923, se gia' hanno il grado di consigliere di appello o parificato, ovvero all'atto della promozione a tale grado. Si terra possibilmente conto delle loro aspirazioni nella assegnazione delle sedi ed a tale scopo il Ministro ha facolta' di procrastinare il loro trasferimento negli uffici giudiziari trattenendoli al Ministero nelle precedenti funzioni non oltre il 30 giugno 1924.