Art. 19 
 
 
  I posti di capo sezione che  il  Ministro  a  termini  dell'art.  8
ritenga di coprire con consiglieri o sostituti  procuratori  generali
di Corte di appello, esclusi quelli ai quali sia provveduto  a  norma
del penultimo comma dell'articolo precedente,  saranno  conferiti  ai
magistrati trattenuti al Ministero  che  gia'  abbiano  il  grado  di
consigliere di appello o parificato, ovvero che entro il 31  dicembre
1923 siano compresi negli elenchi dei promovibili al detto grado  con
le classificazioni di merito distinto o di promovibile a scelta. 
 
  Qualora i detti magistrati siano complessivamente in eccedenza  sui
posti  di  capo  sezione,  il  Ministro,  sentito  il  Consiglio   di
amministrazione e avuto riguardo  ai  precedenti  di  carriera,  alla
classificazione  da  ciascuno  ottenuta  nello   scrutinio   per   la
promozione e alle maggiori attitudini individuali, scegliera'  fra  i
detti magistrati coloro che dovranno  coprire  i  posti  medesimi.  I
prescelti potranno esercitare temporaneamente le  funzioni  suddette,
anche se la effettiva loro promozione  al  grado  di  consigliere  di
appello o parificato non sia ancora avvenuta. 
 
  Coloro che non  siano  prescelti  saranno  trasferiti  agli  uffici
giudiziari, entro il 31 dicembre 1923, se  gia'  hanno  il  grado  di
consigliere di appello o parificato, ovvero all'atto della promozione
a tale grado. Si terra possibilmente  conto  delle  loro  aspirazioni
nella assegnazione delle sedi ed a tale scopo il Ministro ha facolta'
di  procrastinare  il  loro  trasferimento  negli  uffici  giudiziari
trattenendoli al Ministero nelle precedenti funzioni non oltre il  30
giugno 1924.