Art. 20 I posti di capo sezione che a termini dell'articolo 8 devono essere coperti da giudici o sostituti procuratori del Re, sono conferiti, nella prima attuazione del presente decreto, ai magistrati di tale grado che gia' esercitino le funzioni di capo sezione e sussidiariamente a quelli che esercitano funzioni di primo segretario, sentito il Consiglio di amministrazione.