Art. 20 
 
 
  I posti di capo sezione che a termini dell'articolo 8 devono essere
coperti da giudici o sostituti procuratori del  Re,  sono  conferiti,
nella prima attuazione del presente decreto, ai  magistrati  di  tale
grado  che  gia'  esercitino  le   funzioni   di   capo   sezione   e
sussidiariamente  a  quelli  che   esercitano   funzioni   di   primo
segretario, sentito il Consiglio di amministrazione.