Art. 21 Nella prima attuazione del presente decreto i posti di primo segretario stabiliti nella tabella n. 16 allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferiti, per ordine di anzianita', ai giudici e sostituti procuratori del Re trattenuti al Ministero con funzioni amministrative, i quali non abbiano potuto essere collocati nei posti indicati nell'articolo precedente. I posti di segretario e di vice segretario che rimarranno scoperti, dopo il collocamento di tutti gli altri giudici e sostituti procuratori del Re attualmente trattenuti al Ministero con funzioni amministrative, compresi quelli attualmente addetti al Ministero pei servizi delle nuove provincie, saranno conferiti a giudici o a sostituti procuratori del Re, prescindendo dalle norme dell'art. 11.