Art. 21 
 
 
  Nella prima attuazione  del  presente  decreto  i  posti  di  primo
segretario stabiliti nella tabella n. 16 allegato II del  R.  decreto
11 novembre 1923, n. 2395, sono conferiti, per ordine di  anzianita',
ai giudici e sostituti procuratori del Re trattenuti al Ministero con
funzioni amministrative, i quali non abbiano potuto essere  collocati
nei posti indicati nell'articolo precedente. 
 
  I posti di segretario e di vice segretario che rimarranno scoperti,
dopo  il  collocamento  di  tutti  gli  altri  giudici  e   sostituti
procuratori del Re attualmente trattenuti al Ministero  con  funzioni
amministrative, compresi quelli attualmente addetti al Ministero  pei
servizi delle nuove  provincie,  saranno  conferiti  a  giudici  o  a
sostituti procuratori del Re, prescindendo dalle norme dell'art. 11.