Art. 22 
 
 
  Le disposizioni dei tre articoli precedenti  si  applicano  per  il
conferimento, entro i limiti  massimi  indicati  dall'art.  8,  delle
funzioni di capo sezione e di segretario negli uffici della Direzione
generale delle carceri, anche prima che sia  definitivamente  fissato
il numero dei posti relativi.