Art. 24 
 
 
  Il  trasferimento  dei  magistrati  dal   Ministero   agli   uffici
giudiziari a norma delle  varie  disposizioni  del  presente  decreto
dovra' in ogni caso essere fatto nei limiti dei posti che si  rendono
vacanti nel ruolo organico della Magistratura stabilito nella tabella
n. 15 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.