Art. 33. 
 
  Chiunque, in occasione  d'incendio  nei  boschi,  vincolati  o  no,
rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto  o  servizio  al
funzionario che dirige l'opera di  spegnimento,  e'  punito  a  norma
dell'art. 435 del Codice penale.