Art. 16.
                       (Rinnovi contrattuali)

   1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo 48, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse da
destinare  alla  contrattazione  integrativa,  comportanti  ulteriori
incrementi  nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli
anni  del  biennio,  sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48
milioni  di  euro  per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando  che  quanto  disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato
decreto  legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione
della  contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui
al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli  incarichi  sono  conferiti.  Restano  a carico delle risorse dei
fondi  unici  di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione   integrativa,   gli   oneri   relativi   ai  passaggi
all'interno  delle  aree  in  attuazione  del  nuovo  ordinamento del
personale.
   2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  rimanente  personale  statale  in regime di diritto pubblico sono
determinate  in  454,08  milioni  di euro per l'anno 2002 e in 843,67
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione,  rispettivamente,  di  422,46  milioni di euro e 784,92
milioni  di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia  di  cui  al  decreto  Legislativo  12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni.
   3.   Per   la   prosecuzione   delle   iniziative   dirette   alla
valorizzazione  professionale  del personale docente della scuola, ed
in   aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  l'apposito  fondo
costituito  ai  sensi  dell'articolo  50,  comma  3,  della  legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  da  utilizzare  in  sede di contrattazione
integrativa,  e'  incrementato  di 108,46 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2002.  Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003,
di  381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva   di   726,75   milioni   di  euro,  subordinatamente  al
conseguimento  delle  economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni  contenute  nei  commi  1  e  4  dell'articolo  22 della
presente   legge.   Eventuali   economie  di  spesa,  da  verificarsi
annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del
personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione  del  servizio,  sono  destinate  ad incrementare le
risorse   per  il  trattamento  accessorio  del  medesimo  personale.
Un'ulteriore  somma  di  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2002  e'
destinata,   secondo   i   criteri   e  le  modalita'  fissate  nella
contrattazione    integrativa,    al    rimborso   delle   spese   di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In
relazione  alle  esigenze  determinate  dal  processo  di  attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma
1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma
di  20,66  milioni  di  euro  destinata  al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
   4.  In  aggiunta  a  quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per
l'anno  2002,  la  somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003,  la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio  del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di  cui  al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalita'  e  di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che
presentano  un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate   alla  predisposizione  di  interventi  anche  in  campo
internazionale.  A  decorrere  dal  2002  e'  stanziata la somma di 1
milione  di  euro  da  destinare alla copertura della responsabilita'
civile  ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi  dal  personale  delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria  attivita'  istituzionale.  Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate  le  ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002,
di  92  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
   5.  A  decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma  2,  sono  stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni  di  euro  da  destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
   6.  Le  somme  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli
oneri  contributivi  ai  fini'  previdenziali  e  dell'IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo
complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  11, comma 3, lettera h),
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
   7.  Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il  biennio  2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non  economici,  delle  regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione  e  delle  universita',  nonche'  degli  enti  di cui
all'articolo  70,  comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001,  e  gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici
al  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza  nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
I  comitati  di  settore,  in  sede  di  deliberazione  degli atti di
indirizzo  previsti  dall'articolo  47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo   n.   165   del   2001,   si  attengono,  anche  per  la
contrattazione  integrativa,  ai  criteri  indicati  per il personale
delle   amministrazioni   di   cui  al  comma  1  e  provvedono  alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
 
             Note all'art. 16:
                 -  Il  testo  dell'art.  48, del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
          il seguente:
                 "Art.     48    (Disponibilita'    destinate    alla
          contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
          verifica).  -  1.  Il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, quantifica, in coerenza con
          i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3.
                 2.  Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
          determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
          i medesimi parametri di cui al comma 1.
                 3.   I   contratti   collettivi  sono  corredati  da
          prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo  di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale  in  caso  di  accertata  esorbitanza  dai limiti di
          spesa.
                 4.  La spesa posta a carico del bilancio dello Stato
          e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  in  ragione dell'ammontare complessivo. In esito
          alla  sottoscrizione  dei singoli contratti di comparto, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato a ripartire, con propri decreti,
          le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
          diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
          di  nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
          statale,  ovvero  mediante  trasferimento  ai bilanci delle
          amministrazioni  autonome  e degli enti in favore dei quali
          sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
          dei  relativi  oneri.  Per le amministrazioni diverse dalle
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli altri enti cui si
          applica  il  presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa
          relativa  al  rinnovo  dei contratti collettivi e' disposta
          nelle  stesse  forme con cui vengono approvati bilanci, con
          distinta indicazione dei mezzi di copertura.
                 5.  Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
          comma  4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
          dei  bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi  bilanci.  I  relativi stanziamenti sia in entrata
          che  in  uscita  non possono essere incrementati se non con
          apposita autorizzazione legislativa.
                 6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
          contrattazione  collettiva  integrativa  con  i  vincoli di
          bilancio  ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
          collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
          non  sia  previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
          di  controllo  interno  ai  sensi  del  decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 286.
                 7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
          del  presente  decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
          articolazioni     regionali    di    controllo,    verifica
          periodicamente  gli  andamenti della spesa per il personale
          delle  pubbliche  amministrazioni, utilizzando, per ciascun
          comparto,  insiemi  significativi di amministrazioni. A tal
          fine,  la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi, oltre che dei
          servizi  di  controllo  interno o nuclei di valutazione, di
          esperti  designati  a  sua  richiesta da amministrazioni ed
          enti pubblici".
                 -  Il  testo  dell'art.  24,  comma  3,  del decreto
          legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
                 "3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi
          dei  commi  1  e  2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza".
                 -  Il  titolo  del decreto legislativo del 12 maggio
          1995  n.  195,  e  successive modificazioni e' il seguente:
          "Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          29 dicembre 2000, n. 302, S.O.)".
                 -  Il  testo  dell'art.  50,  comma  3,  della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge
          finanziaria 2001) e' il seguente:
                 "3.  In  aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per
          il  personale  del  comparto  scuola,  anche  allo scopo di
          favorire   il   processo   di   attuazione   dell'autonomia
          scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento
          della   funzionalita'  della  docenza,  e'  stanziata,  per
          ciascuno  degli  anni  2001  e 2002, la somma di lire 1.100
          miliardi  di  cui  lire 850 miliardi per l'incremento delle
          risorse   destinate  alla  contrattazione  integrativa  del
          personale   docente,   lire  200  miliardi  destinate  alla
          dirigenza   scolastica   e   lire   50   miliardi   per  il
          finanziamento  della  retribuzione accessoria del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti
          locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio
          1999,  n.  124.  Per  il  perseguimento,  con  carattere di
          continuita',     degli    obiettivi    di    valorizzazione
          professionale  della  funzione  docente  e'  autorizzata la
          costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato
          di  previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione,
          dell'importo  di lire 400 miliardi per per l'anno 2002 e di
          lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare
          in  sede  di  contrattazione  integrativa.  Il  fondo viene
          ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della programmazione economica, su proposta del Ministro
          della   pubblica  istruzione.  In  sede  di  contrattazione
          integrativa   sono   utilizzate  anche  le  somme  relative
          all'anno  2000  destinate  alla  carriera professionale dei
          docenti  del contratto collettivo nazionale integrativo del
          comparto  scuola  per  gli  anni 1998-2001, sottoscritto il
          31 agosto  1999,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999".
                 -  Il  testo  dell'art.  7  della legge del 29 marzo
          2001,  n.  86  (Disposizioni  in materia di personale delle
          Forze armate e delle Forze di polizia) e' il seguente:
                 "Art.  7  (Delega  al  Governo in materia di livelli
          retributivi  del  personale  delle Forze di polizia e delle
          Forze  armate).  -  1. Al fine di garantire la specificita'
          del   personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
          retributivi  di  tale  personale,  ad  esclusione di quello
          dirigente,  prevedendo  in  luogo del vigente inquadramento
          nei  livelli  stipendiali  stabilito  dalla legge 11 luglio
          1980,  n.  312, e successive modificazioni, l'introduzione,
          attraverso  iniziative di razionalizzazione retributiva, di
          parametri  di  stipendio  in  relazione  al  grado  o  alla
          qualifica rivestiti.
                 2.  I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
          dalla  loro  attuazione  derivino  nuovi o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello Stato, dovranno essere emanati
          solo  se  nella  legge  finanziaria per l'anno 2002 vengano
          stanziate  le  occorrenti  risorse  nell'ambito delle somme
          previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
                 3.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio
          e   della   programmazione   economica,   d'intesa  con  il
          Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le
          amministrazioni  interessate,  definisce  il  quadro  delle
          esigenze  ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al
          comma  1.  Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
          definite,   sentite   le   organizzazioni  sindacali  e  le
          rappresentanze  militari  delle categorie interessate, sono
          allocate  in  appositi  capitoli  distinti da quelli per le
          altre  categorie  di  personale  dei  comparti del pubblico
          impiego.
                 4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi di cui al
          comma  1  sono  trasmessi  alla  Camera  dei deputati ed al
          Senato  della  Repubblica  ai  fini dell'espressione, entro
          trenta  giorni dalla data di assegnazione, del parere delle
          commissioni parlamentari competenti per materia.".
                 -  Il titolo del decreto legislativo del 15 dicembre
          1997,  n.  446  e'  il  seguente: "Istituzione dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi locali."
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1999,
          n. 292).
                 -  Il  testo della lettera h), comma 3, dell'art. 11
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio),   come   sostituita   dall'art.  5  della  legge
          23 agosto  1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio
          e di contabilita' dello Stato) e' il seguente:
                 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a)-g) (Omissis);
                   h) l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale".
                 - Per il testo del comma 2, dell'art. 48 della legge
          n. 165/2001 si veda in nota precedente.
                 -  Il  testo  dell'art.  3, comma 2, del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
                 "2.  Il  rapporto  di  impiego  dei professori e dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione  ed  agli  art.  6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421".
                 -  Il  testo  dell'art. 70, comma 4, del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
                 4.   Le  aziende  e  gli  enti  di  cui  alle  leggi
          26 dicembre  1936,  n.  2174, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  13 luglio  1984,  n. 312, 30 maggio 1988, n.
          186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
          30 dicembre  1986,  n.  936,  decreto legislativo 25 luglio
          1997,  n.  250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di
          cui  al  titolo I.  I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
          predetti   enti  ed  aziende  sono  regolati  da  contratti
          collettivi  ed individuali in base alle disposizioni di cui
          agli  art. 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
          comma  3.  Le  predette  aziende  o enti sono rappresentati
          dall'ARAN   ai   fini   della  stipulazione  dei  contratti
          collettivi  che  li riguardano. Il potere di indirizzo e le
          altre  competenze  inerenti  alla contrattazione collettiva
          sono  esercitati  dalle  aziende ed enti predetti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47".
                 -  Il  testo  dell'art.  47, comma 1 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente:
                 "Art.  47.  - 1. Gli indirizzi per la contrattazione
          collettiva   nazionale  sono  deliberati  dai  comitati  di
          settore  prima  di  ogni rinnovo contrattuale e negli altri
          casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN.
          Gli  atti  di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
          Stato  sono  sottoposti  al  Governo  che,  non oltre dieci
          giorni,  puo'  esprimere  le  sue  valutazioni  per  quanto
          attiene  agli  aspetti riguardanti la compatibilita' con le
          linee di politica economica e finanziaria nazionale".