Art. 20. (Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia) 1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002. 3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attivita' delle stesse.
Note all'art. 20: - L'art. 21 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, e' il seguente: "Art. 13. - L'art. 21 e' cosi' sostituito: "1. Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni comunali e quelle correlate alle verifiche e sopralluoghi previsti all'art. 20 sono poste a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla regione siciliana sulla base di documentate richieste dei comuni interessati. 2. In caso di carenza di organici degli uffici tecnici, i comuni assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza possono utilizzare una quota non superiore all'uno per cento dei finanziamenti medesimi per la copertura degli oneri relativi alla eventuale assunzione di personale tecnico a tempo determinato, per la durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 8, della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Dette assunzioni sono effettuate con chiamata nominativa da parte del sindaco. La predetta quota di finanziamento puo' essere utilizzata anche per la copertura degli oneri relativi a prestazioni di lavoro straordinario, anche in eccedenza a quello eventualmente gia' retribuito dalle amministrazioni comunali, nonche' per l'acquisto di beni strumentali d'ufficio finalizzati alle maggiori incombenze richieste alle amministrazioni medesime .". - Il comma 14 dell'art. 14 e l'art. 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), cosi' recitano: "14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1ยบ dicembre 1997 n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto". "Art. 23-quater (Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990). - 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale. ; b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola: "immobili sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni . 2. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente della Regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresi' il piano degli interventi da realizzare con le disponibilita' residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore .". - L'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) e' il seguente: "Art. 1 (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art. 2. 2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi: a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale; b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale; c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto; d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati; e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici; f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente; g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema; h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta; i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina; i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers. 3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico. 4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni".