Art. 21.
              (Sostituzione dei carabinieri ausiliari)

   1.  In  relazione  alla  necessita'  di procedere alla progressiva
sostituzione  dei  carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  e'  attivato  un  primo  programma di arruolamento di
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro
per  l'anno  2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
ferma  rimanendo  la necessita' di assicurare nei successivi esercizi
finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
   2.  Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri
e  le  modalita'  per  gli  arruolamenti  di cui al comma 1, ai quali
possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni:

a) i  volontari  di  truppa  delle Forze armate congedati che abbiano
   concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i  volontari  di  truppa  delle Forze armate in servizio che, alla
   data  di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di
   servizio  senza  demerito in qualita' di volontario in ferma breve
   ovvero in ferma prefissata.

   3.  Agli  arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del
70  per  cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del
decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215. I posti destinati ai
volontari  delle  Forze  armate per effetto della predetta riserva, e
non  coperti,  sono  riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati
nel successivo concorso.
 
             Note all'art. 21:
                 Per  il  testo  dell'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, si veda in nota all'art. 19.
                 Il   testo  dell'art.  18  del  decreto  legislativo
          8 maggio  2001,  n.  215  (Disposizioni per disciplinare la
          trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
          professionale,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, della legge
          14 novembre 2000, n. 331) e' il seguente:
                 "Art.  18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
          prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
          all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti Corpi e
          nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
          volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
          cosi' determinate:
                   a) Arma dei carabinieri....70%;
                   b) Corpo della guardia di Finanza....70%;
                   c) Corpo Militare della Croce Rossa....100%;
                   d) Polizia di Stato....45%;
                   e) Corpo di Polizia Penitenziaria....60%;
                   f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco....45%;
                   g) Corpo forestale dello Stato....45%.
                 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
          nei   confronti   del  personale  ammesso  alle  successive
          rafferme biennali di cui art. 12, comma 1.
                 3. Entro  90  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, con uno o piu' regolamenti adottati
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono disciplinati,
          mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
          Repubblica   2 settembre   1997,  n.  332,  i  criteri  per
          l'applicazione  delle riserve di posti di cui al comma 1. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del primo dei
          regolamenti  previsti dal presente comma e' abrogato l'art.
          3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
                 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  con uno o piu' regolamenti, adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  e  successive  modificazioni,  sentita  la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  e'  disciplinato  l'accesso dei
          volontari  di  truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
          congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
          di   polizia   municipale   e  provinciale,  attraverso  la
          previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
                 5. Il  Ministro della difesa con proprio decreto, da
          emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente   decreto,  disciplina  la  riserva  di  posti  da
          devolvere  ai  volontari  di  truppa  in ferma prefissata e
          ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
          per  cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
          civili  del  personale  non  dirigente  del Ministero della
          difesa.
                 6. La  riserva  di  cui  all'art.  39, comma 15, del
          decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando
          i   diritti   dei  soggetti  aventi  titolo  all'assunzione
          obbligatoria  ai  sensi del decreto legislativo 23 novembre
          1988,  n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
          della  legge  12 marzo  1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
          applica  ai  volontari in ferma breve o in ferma prefissata
          di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati,
          senza  demerito,  anche  al  termine o durante le eventuali
          rafferme  contratte.  I  bandi  di  concorso,  o comunque i
          provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
          dalle  amministrazioni,  dalle  aziende, dagli enti e dagli
          istituti  dello  Stato, delle regioni, delle province e dei
          comuni,  debbono  recare  l'attestazione dei predetti posti
          riservati   agli   aventi  diritto.  Tali  amministrazioni,
          aziende,  enti  e  istituti, trasmettono al Ministero della
          difesa   copia   dei  bandi  di  concorso  o  comunque  dei
          provvedimenti   che   prevedono   assunzioni  di  personale
          nonche',  entro  il  mese  di  gennaio  di ciascun anno, il
          prospetto  delle  assunzioni  operate ai sensi del presente
          articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
          ai  presente  comma  non  si cumula con quella prevista dal
          comma 1.
                 7. Qualora  la  riserva per i volontari di truppa in
          ferma  prefissata  e  in  ferma  breve  nei concorsi per le
          assunzioni  nelle  carriere  iniziali delle amministrazioni
          indicate  nei  comuni  1,  4,  5  e  6  non  possa  operare
          integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
          di  posto.  Tale frazione si cumula con la riserva relativa
          ad  altri  concorsi  banditi  dalla  stessa amministrazione
          ovvero  ne  e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
          l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
          graduatoria degli idonei".