Art. 22
       (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

   1.  Nel  quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una
migliore   qualificazione   dei   servizi  scolastici,  le  dotazioni
organiche   del   personale  docente  delle  istituzioni  scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti,
delle   caratteristiche   e   delle   entita'  orarie  dei  curricoli
obbligatori  relativi  ad  ogni ordine e grado di scuola, nonche' nel
rispetto   di   criteri  e  di  priorita'  che  tengano  conto  della
specificita'  dei  diversi contesti territoriali, delle condizioni di
funzionamento   delle  singole  istituzioni  e  della  necessita'  di
garantire   interventi   a   sostegno  degli  alunni  in  particolari
situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e
delle isole minori.
   2.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
definisce  con  proprio  decreto, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari  competenti,  i  parametri  per  l'attuazione  di quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva   degli  organici  del  personale  docente  ed  alla  sua
partizione su base regionale.
   3.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma  1 sono definite,
nell'ambito  di  ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico  regionale,  su  proposta  formulata  dai  dirigenti delle
istituzioni  scolastiche  interessate,  sentiti  i  competenti organi
collegiali  delle  medesime  istituzioni,  nel  limite  dell'organico
regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione  degli  insegnanti  di  sostegno all'handicap correlata
alla  effettiva  presenza  di  alunni  iscritti portatori di handicap
nelle singole istituzioni scolastiche.
   4.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro  definito dai contratti
collettivi  vigenti,  i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti
in  servizio  nell'istituzione  scolastica, prioritariamente e con il
loro   consenso,   le   frazioni   inferiori   a   quelle   stabilite
contrattualmente  come  ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario
d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
   5.  L'insegnamento  della lingua straniera nella scuola elementare
viene  prioritariamente  assicurato  all'interno  del  piano di studi
obbligatorio e dell'organico di istituto.
   6.  Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole
dell'infanzia  e  delle  scuole  elementari,  possono provvedere alla
sostituzione  del  personale  assente utilizzando, in coerenza con il
piano   dell'offerta  formativa,  le  proprie  risorse  di  personale
docente,  anche  oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti  e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
   7.  La  commissione  di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre
1997,  n.  425,  e'  composta dagli insegnanti delle materie di esame
della  classe  del  candidato per le scuole del servizio nazionale di
istruzione.  Per  le  scuole  legalmente riconosciute e pareggiate le
classi  sostengono  l'esame  davanti  ad  una commissione composta da
commissari  interni, designati dal consiglio di classe in numero pari
a  quello  dei  componenti  esterni,  individuati tra i docenti delle
classi  terminali  delle  scuole  statali  o  paritarie alle quali le
classi  delle  scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state
preventivamente  abbinate.  La  designazione puo' riguardare solo uno
dei  docenti  delle  materie  oggetto  della  prima  o  seconda prova
scritta.  Il  dirigente regionale competente nomina il presidente tra
il  personale  docente e dirigente delle scuole secondarie superiori,
per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  si
provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione
di  esame.  Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo
4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e'
fissato in 40,24 milioni di euro.
   8.  Nel  primo  corso  concorso  per il reclutamento dei dirigenti
scolastici,  di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove
mesi  e  si  articola  in  160  ore  di lezione frontale, e 80 ore di
tirocinio con valutazione finale.
   9.   Il  reclutamento  dei  presidi  incaricati  nel  primo  corso
concorso,  di  cui  all'articolo  29,  comma  3,  del  citato decreto
legislativo  n.  165  del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro
riservato  nonche' il periodo di formazione e l'esame finale previsti
dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata
effettuata  con bando del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca ed e' finalizzato
alla  copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di
formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di
lezione  frontale  e  si  svolge  secondo modalita' che consentano ai
presidi  medesimi  l'espletamento  del  servizio, che tiene luogo del
tirocinio di cui al comma 8.
   10.  L'organizzazione  e  lo  svolgimento  del corso concorso sono
curati  dagli  uffici  scolastici  regionali.  L'organizzazione  e lo
svolgimento   del   periodo   di   formazione   sono  curati  con  la
collaborazione   dell'Istituto   nazionale   di   documentazione  per
l'innovazione  e  la  ricerca educativa e degli istituti regionali di
ricerca educativa.
   11.  Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione
sono  utilizzate  con  priorita'  rispetto  alle apposite graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, e fino all'approvazione delle
prime   graduatorie   dei   vincitori  del  corso  concorso,  per  il
conferimento  di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento
dei  posti  disponibili  e'  riservato a coloro che beneficiano della
riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
   12.  Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del
comma  9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati
allo  svolgimento  degli  esami  di  Stato conclusivi dell'istruzione
secondaria superiore.
   13.   Al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  che  abbia
superato  il  previsto  ciclo di studi presso le rispettive scuole di
formazione,  ivi  compresi  gli istituti di formazione delle Forze di
polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e  delle Forze armate,
l'istituto  di  perfezionamento  della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola superiore
dell'economia  e  delle finanze, e' riconosciuto un credito formativo
per  il  conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509. Le
modalita'  di  riconoscimento  dei crediti formativi sono individuate
con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate
e le universita'.
   14.  All'articolo  145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "straordinario" e' soppressa;
b) le  parole:  "lire  1,5  miliardi  nel 2002" sono sostituite dalle
   seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per
   la  razionalizzazione  degli  interventi  previsti  ai  sensi  del
   presente  comma  e  per  la  valorizzazione delle professionalita'
   connesse   con  l'utilizzo  delle  risorse  nautiche,  negli  anni
   successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per
   cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate
   a   misure   di   sostegno  e  incentivazione  per  la  formazione
   professionale   permanente   realizzate   dagli  istituti  per  la
   professionalita'  nautica,  anche  convenzionati  con  istituti di
   istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e
   delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita' di attuazione delle
   disposizioni del presente comma".
 
             Note all'art. 22:
                 Si riporta l'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
          425:
                 "Art.  4  (Commissione  e  sede  d'esame).  -  1. La
          commissione   d'esame   e'  nominata  dal  Ministero  della
          pubblica  istruzione  ed  e'  composta  da non piu' di otto
          membri,  dei quali un 50 per cento interni e il restante 50
          per   cento   esterni  all'istituto,  piu'  il  presidente,
          esterno;  le materie affidate ai membri esterni sono scelte
          annualmente  con  le  modalita' e nei termini stabiliti con
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione, adottato a
          norma  dell'art.  205 del testo unico approvato con decreto
          legislativo   16 aprile   1994,  n.  297.  I  compensi  dei
          commissari  e  del  presidente sono contenuti nei limiti di
          spesa di cui al comma 5.
                 2. Ogni  due  commissioni  d'esame  sono nominati un
          presidente   unico   e   commissari   esterni  comuni  alle
          commissioni  stesse, in numero pari a quello dei commissari
          interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a
          quattro.  Il  presidente  e'  nominato  dal Ministero della
          pubblica  istruzione,  sulla  base  di  criteri e modalita'
          predeterminati,  tra  i  capi  di  istituti  di  istruzione
          secondaria  superiore  statali,  tra  i capi di istituto di
          scuola   media   statale   in   possesso   di  abilitazione
          all'insegnamento  nella  scuola secondaria superiore, tra i
          professori  universitari  di  prima  e seconda fascia anche
          fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra
          i  capi  di  istituto e i docenti degli istituti statali di
          istruzione  secondaria superiore collocati a riposo da meno
          di  cinque  anni,  tra  i  docenti  della scuola secondaria
          superiore.  Il  presidente  e'  tenuto ad essere presente a
          tutte  le  operazioni  delle  commissioni. I membri esterni
          sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i
          docenti  della  scuola  secondaria  superiore. a' stabilita
          l'incompatibilita'  a  svolgere la funzione di presidente e
          di  membro  esterno della commissione d'esame nella propria
          scuola,  in scuole del distretto e in scuole nelle quali si
          sia prestato servizio negli ultimi due anni.
                 3. Le  commissioni  d'esame  possono provvedere alla
          correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento  del
          colloquio  operando  per  aree  disciplinari;  le decisioni
          finali  sono  assunte dall'intera commissione a maggioranza
          assoluta.
                 4. Ad   ogni   singola   commissione   d'esame  sono
          assegnati,  di  norma,  non piu' di trentacinque candidati.
          Ciascuna  commissione di istituto legalmente riconosciuto o
          pareggiato  e'  abbinata  ad  una  commissione  di istituto
          statale.  I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
          commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
          non  puo'  superare  il 50 per cento dei candidati interni;
          nel  caso  non  vi  sia  la  possibilita'  di  assegnare  i
          candidati esterni alle predette commissioni, possono essere
          costituite commissioni apposite.
                 5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari
          e'  compensata,  nella  misura  stabilita  con  decreto del
          Ministro  della  pubblica istruzione, adottato d'intesa con
          il  Ministro  del  tesoro,  entro il limite di spesa di cui
          all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          come  interpretato  dall'art.  1,  comma  80,  della  legge
          23 dicembre  1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di
          lire   33  miliardi.  I  compensi  sono  onnicomprensivi  e
          sostitutivi  di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il
          trattamento  di missione, e sono differenziati in relazione
          alla funzione di presidente o di commissario e in relazione
          ai  tempi  di  percorrenza  dalla  sede  di  servizio  o di
          abituale  dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di
          sostituzione   dei   commissari   e   dei  presidenti  sono
          specificamente individuati.
                 6. Sede  d'esame  per  i  candidati interni sono gli
          istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime
          classi  di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2,
          comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti;
          sede  d'esame  dei  candidati  esterni  sono  gli  istituti
          statali.  Gli  istituti statali sede di esame dei candidati
          esterni,  salvo casi limitati e specificamente individuati,
          sono  quelli  esistenti  nel  comune  o  nella provincia di
          residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la
          sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della
          provincia  ove  e' presentata la domanda di ammissione agli
          esami".
                 -  Si  riporta  l'art.  29,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
                 "3. Il  corso concorso, si articola in una selezione
          per  titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di
          formazione  e in un esame finale. Al concorso di ammissione
          accedono  coloro  che  superano  la  selezione  per  titoli
          disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
          di   formazione   i   candidati  utilmente  inseriti  nella
          graduatoria  del concorso di ammissione entro il limite del
          numero  dei  posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2
          rispettivamente  per  la  scuola elementare e media, per la
          scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
          maggiorati  del  dieci per cento. Nel primo corso concorso,
          bandito  per  il  numero  di posti determinato ai sensi del
          comma 2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di
          cui   all'art.   25,  il  50  per  cento  dei  posti  cosi'
          determinati    e'    riservato   a   coloro   che   abbiano
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
          di  preside  incaricato  previo  superamento di un esame di
          ammissione  a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
          di  formazione il predetto personale viene graduato tenendo
          conto  dell'esito  del  predetto  esame  di ammissione, dei
          titoli    culturali    e    professionali    posseduti    e
          dell'anzianita'   di   servizio   maturata   quale  preside
          incaricato".
                 Si   riporta  l'art.  477  del  decreto  legislativo
          16 aprile 1994, n. 297:
                 "Art.   477 (Incarichi   di  presidenza).  -  1. Gli
          incarichi  di presidenza di durata annuale negli istituti e
          nelle  scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici
          e  negli  istituti  d'arte  sono conferiti, a domanda, ogni
          anno,  dal  provveditore  agli  studi  in  base ad apposite
          graduatorie provinciali di merito distintamente formate per
          i  vari  tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con
          lingua  di  insegnamento diversa da quella italiana saranno
          formate apposite graduatorie provinciali di merito.
                 2. Per  ciascun  tipo  di  incarico di presidenza il
          provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:
                   a)  sono   iscritti   nella  prima  graduatoria  i
          docenti  inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a
          posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello
          al cui incarico di presidenza aspirano;
                   b)  sono  iscritti  nella  seconda  graduatoria  i
          docenti  di  ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la
          partecipazione  ai concorsi a posti di preside nelle scuole
          e  negli  istituti  del  medesimo  tipo  di  quello  al cui
          incarico   di   presidenza   aspirano.   La   domanda   per
          l'iscrizione   nelle   suddette   graduatorie  puo'  essere
          presentata   al   solo   provveditorato  agli  studi  della
          provincia  nella  quale  l'aspirante  presta  servizio. Gli
          aspiranti  di  cui  alla  lettera  a)  sono  inclusi  nella
          graduatoria   provinciale   con   punteggio  pari  al  voto
          conseguito  nel  concorso a posti di preside e, nel caso di
          piu'   di   una   partecipazione,  con  il  punteggio  piu'
          favorevole,  cui  e'  aggiunta una adeguata valutazione per
          ciascuna delle idoneita' conseguite nei concorsi a posti di
          preside  negli  istituti del medesimo tipo di quello al cui
          incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al
          concorso  e'  rapportata  a 100. Con ordinanza del Ministro
          della   pubblica   istruzione   sono  determinati,  per  la
          fissazione  del  punteggio  complessivo,  gli  altri titolo
          degli  aspiranti  di cui alla suddetta lettera a), maturati
          dopo  la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a
          posti  di  preside,  nonche'  la tabella di valutazione dei
          titoli  stessi.  La  medesima  ordinanza determina i titoli
          valutabili  degli  aspiranti di cui alla lettera b) nonche'
          la  tabella  di  valutazione  dei  titoli  stessi e fissa i
          criteri  per  la  formazione  della  commissione incaricata
          della compilazione delle graduatorie.
                 3. Nell'ambito  di  ciascuna graduatoria provinciale
          di  merito  non  si  da' luogo a nomine di aspiranti di cui
          alla  lettera  b)  del  comma  2,  se  prima  non sia stata
          esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera
          a)  dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel
          corso  dell'anno  scolastico,  l'incarico e' conferito a un
          docente   scelto   tra  quelli  in  servizio  nella  scuola
          interessata,   dando  la  precedenza  agli  iscritti  nelle
          graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine
          di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si da' luogo a
          conferimento   di   incarico  di  presidenza  ad  aspiranti
          trasferiti  per  incompatibilita'  ambientale o che abbiano
          riportato  una sanzione disciplinare superiore alla censura
          e non siano stati riabilitati".
                 Il  testo  dell'art.  3  del  Regolamento  di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica   e   tecnologica   3 novembre   1999,  n.  509
          (Regolamento    recante   norme   concernenti   l'autonomia
          didattica   degli   atenei)   (pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e' il seguente:
                 "Art.   3  (Titoli  e  corsi  di  studio).  -  1. Le
          universita'  rilasciano  i  seguenti  titoli  di primo e di
          secondo livello:
                   a)  laurea (L);
                   b) laurea specialistica (LS).
                 2. Le  universita' rilasciano altresi' il diploma di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
                 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di
          specializzazione  e il dottorato di ricerca sono conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          specialistica,   di  specializzazione  e  di  dottorato  di
          ricerca istituiti dalle universita'.
                 4. Il  corso  di laurea ha l'obiettivo di assicurare
          allo  studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
          scientifici  generali, nonche' l'acquisizione di specifiche
          conoscenze professionali.
                 5. Il  corso  di laurea specialistica ha l'obiettivo
          di fornire allo studente una formazione di livello avanzato
          per  l'esercizio  di attivita' di elevata qualificazione in
          ambiti specifici.
                 6. Il  corso  di  specializzazione ha l'obiettivo di
          fornire  allo  studente  conoscenze e abilita' per funzioni
          richieste    nell'esercizio    di   particolari   attivita'
          professionali  e  puo'  essere  istituito esclusivamente in
          applicazione  di  specifiche  norme di legge o di direttive
          dell'Unione europea.
                 7. I   corsi   di   dottorato   di   ricerca   e  il
          conseguimento   del   relativo   titolo  sono  disciplinati
          dall'art.  4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6.
                 8. Restano  ferme  le disposizioni di cui all'art. 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare. in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
          legge   14 gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della  laurea  o della laurea specialistica,
          alla   conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  i  master
          universitari di primo e di secondo livello.
                 9. Sulla    base   di   apposite   convenzioni,   le
          universita'  italiane possono rilasciare i titoli di cui al
          presente  articolo,  anche  congiuntamente con altri atenei
          italiani o stranieri.
                 Si  riporta  il  comma  40 dell'art. 145 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (legge finanziaria 2001), come
          modificato dal presente articolo:
                 "40. a'  istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
          2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento  di  studi  e  ricerche.  A tale fine, per la
          razionalizzazione  degli  interventi  previsti ai sensi del
          presente    comma    e    per   la   valorizzazione   delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche,  negli  anni  successivi le risorse del fondo, in
          misura  non  inferiore  al  70  per  cento  delle dotazioni
          complessive  per  ciascun  anno, sono destinate a misure di
          sostegno  e  incentivazione per la formazione professionale
          permanente     realizzate    dagli    istituti    per    la
          professionalita'  nautica, anche convenzionati con istituti
          di  istruzione  universitaria.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          di attuazione delle disposizioni del presente comma".