Art. 10.
                     Uso di combustibili solidi
  1.  E'  consentita  fino al termine fissato nell'ambito dei piani e
programmi  di  cui  agli  articoli  8  e 9, del decreto legislativo 4
agosto  1999,  n.  351,  e  comunque  non  oltre il 1 settembre 2005,
l'impiego  dei  seguenti  combustibili  solidi, negli impianti di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera b)  e  comma  2,  funzionanti a tali
combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:
    a) agglomerati   di   lignite  rispondente  alle  caratteristiche
indicate in Allegato I, punto 4;
    b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4;
    c) coke  metallurgico  e  da gas rispondente alle caratteristiche
indicate in Allegato I, punto 4;
    d) antracite,  prodotti  antracitosi  e  loro miscele rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4.
  2.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  1  devono  risultare  dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  412/1993,  o da
successive  annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e da documenti
comprovanti acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile
dell'esercizio  e  della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1
trasmette,  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,  agli  enti competenti per i controlli, individuati all'art.
31  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione
attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.
  3.  E'  consentito,  anche  oltre  il  termine previsto al comma 1,
l'utilizzo  dei  combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q),
negli  impianti  di  potenza termica nominale complessiva inferiore a
0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.