Art. 10. Uso di combustibili solidi 1. E' consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4; b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4; c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4; d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4. 2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1. 3. E' consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.