Art. 11.
                     Piani e programmi regionali
  1.  Secondo  quanto  stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le regioni,
nell'ambito  dei  piani  e  programmi  di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto   legislativo   4  agosto  1999,  n.  351,  possono  limitare
l'utilizzo  dei  seguenti combustibili, come individuati dal presente
decreto,  ove  tale  misura sia necessaria per il conseguimento degli
obiettivi di qualita' dell'aria:
    a) agglomerati di lignite;
    b) carbone da vapore;
    c) coke metallurgico e da gas;
    d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
    e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;
    f) emulsioni  di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio.