Art. 11. Piani e programmi regionali 1. Secondo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria: a) agglomerati di lignite; b) carbone da vapore; c) coke metallurgico e da gas; d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio; f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.