Art. 6.
          Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo
  1.  Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e
comma 2, e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:
    a) gas naturale;
    b) gas di citta';
    c) gas di petrolio liquefatto;
    d) gasolio,  kerosene  ed  altri  distillati  leggeri  e  medi di
petrolio  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I,
punto 1;
    e) emulsioni    acqua-gasolio,   acqua-kerosene   e   acqua-altri
distillati  leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera
d)  e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto
1;
    f) legna  da  ardere  alle condizioni previste nell'Allegato III,
punto 2;
    g) carbone di legna;
    h) biomasse  combustibili  individuate  nell'Allegato  III,  alle
condizioni ivi previste;
    i) biodiesel  avente  le  caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 3;
    l) agglomerati   di   lignite  rispondente  alle  caratteristiche
indicate  in  Allegato  I, punto 4, limitatamente al periodo previsto
all'art. 10;
    m) olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti di petrolio
rispondenti  alle  caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1,
colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;
    n)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o acqua-altri distillati
pesanti  di  petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti
alle  caratteristiche  indicate  in Allegato II, punto 2, fatto salvo
quanto previsto all'art. 9;
    o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in
Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10:
    p) coke  metallurgico  e  da gas rispondente alle caratteristiche
indicate  in  Allegato  I, punto 4, limitatamente al periodo previsto
all'art. 10;
    q) antracite,  prodotti  antracitosi  e  loro miscele rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente a
quanto previsto all'art. 10;
    r) biogas  individuato  nell'Allegato  VI,  alle  condizioni  ivi
previste.
  2.  I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r)
non  possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle
mense  e  negli  altri  pubblici  esercizi  destinati ad attivita' di
ristorazione.
  3.  Gli  impianti  termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e
comma  2,  di  potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035
MW,  installati  successivamente  alla  data di entrata in vigore del
presente   decreto,   ad   esclusione  di  quelli  che  utilizzano  i
combustibili  di  cui  al  comma  1,  lettere  f),  h)  ed r), devono
rispettare,  in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite
di  emissione  in  atmosfera  riportati  in  Allegato  V. I valori di
emissione   devono   essere   controllati   almeno   annualmente  dal
responsabile   dell'esercizio   e  della  manutenzione  dell'impianto
nell'ambito  delle  normali  operazioni  di  controllo e manutenzione
dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di
centrale  o  di  impianto  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
  4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3, si
applicano a partire dal 1 settembre 2003.
  5.  I valori limite di emissione di cui all'Allegato V, fatte salve
diverse  determinazioni  dell'autorita' competente al controllo dello
stato  di  manutenzione  e  di  esercizio degli impianti, individuata
dall'art.  31,  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a
condizione   che   siano   regolarmente   eseguite   le  manutenzioni
programmate  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n.  412,  e  successive  modifiche  e integrazioni, si
ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:
    a) gas naturale;
    b) gas di citta';
    c) gas di petrolio liquefatto;
    d) gasolio,  kerosene  ed  altri  distillati  leggeri  e  medi di
petrolio  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate in Allegato I,
punto 1;
    e) emulsioni    acqua-gasolio,   acqua-kerosene   e   acqua-altri
distillati  leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera
d)  e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto
1;
    f) biodiesel  avente  le  caratteristiche indicate in Allegato I,
punto 3;
  6.  Gli  impianti  termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e
comma  2,  che,  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del
biogas  di  cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare i
valori  limite  e  le  prescrizioni indicate negli Allegati III e VI,
entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.