Art. 6. Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo 1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, e' consentito l'uso dei seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di citta'; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1; f) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2; g) carbone di legna; h) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni ivi previste; i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3; l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10; m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8; n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9; o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10: p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10; q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10; r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste. 2. I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r) non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attivita' di ristorazione. 3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in Allegato V. I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. 4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3, si applicano a partire dal 1 settembre 2003. 5. I valori limite di emissione di cui all'Allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorita' competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili: a) gas naturale; b) gas di citta'; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1; f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3; 6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.